Immobile vuoto, si paga la Tari? Ecco cosa ha deciso la Cassazione
di: Antonino Pernice - del 2017-08-06
(ph. www.casertanews.it)
Secondo la C.T.P. di Trapani, sentenza n.1447/17 del 13.03.2017, confermato anche dalla Cassazione, ordinanza n. 18022/2013, si paga la TARI anche se l’immobile è vuoto. Il fatto che la casa non sia abitata, ma in teoria lo possa essere, non esclude quindi il pagamento dell’imposta sui rifiuti. Ciò che conta, infatti, è l’astratta utilizzabilità dell’immobile, a prescindere poi dall’uso concreto che ne fa il contribuente: la sua scelta di lasciare chiuso l’immobile per gran parte dell’anno e di non attivare le utenze non ricade sull’imposizione fiscale della Tari.
Presupposto per il pagamento della Tari è la semplice detenzione della casa; non rileva la scelta del proprietario di abitarla o meno. Ciò che conta è che l’immobile sia utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. L’imposta sulla spazzatura non è dovuta se l’immobile è inagibile, determinata dal rischio di crollo o dall’assenza delle autorizzazioni amministrative. Sono esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Alcuni Comuni hanno previsto apposite esenzioni dalla Tari per gli immobili vuoti se privi di allacci alle reti, idriche e elettriche, o di mobili.
Quindi occorre informarsi presso i rispettivi Comuni per verificare se esistono benefici fiscali per chi non utilizza la casa e la lascia chiusa tutto l’anno. Per la Cassazione non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile.
Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni dell’immobile e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentore. E la regola stabilita per la Tarsu vale anche per Tares e Tari.