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Il Fisco e il paradosso degli sconti dell'Enel agli ex dipendenti in pensione

di: Antonino Pernice - del 2017-11-26

Immagine articolo: Il Fisco e il paradosso degli sconti dell'Enel agli ex dipendenti in pensione

Secondo la Cassazione sono legittime le imposte trattenute sulla pensione erogata dall’Inps e inclusive anche del “controvalore dello sconto tariffario applicato al contribuente sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica dell’Enel presso cui aveva prestato attività lavorativa”.

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  • La Cassazione ha, per un verso, chiarito che:  secondo l’art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (già 46 del “vecchio” TUIR) le pensioni di ogni genere “costituiscono redditi di lavoro dipendente".

    Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”;  sicchè anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione – cfr. Cass. 11.12.2015 n. 25024 –.

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  • Pertanto, i giudici della Cassazione hanno: 

    - accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; 

    - cassato la sentenza impugnata resa dalla CTR Toscana che, nel confermare la decisione di 1^ grado, aveva ritenuto l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposto dal contribuente in ordine alle imposte trattenute sulla pensione erogata dall’Inps quanto al controvalore dello sconto tariffario applicato sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica dall’Enel, presso la quale lo stesso aveva prestato attività lavorativa;

    - respinto la richiesta di Rimborso presentata dal pensionato;

    - compensato le spese del giudizio di merito e dichiarato irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

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