Antiriciclaggio: nuovo limite di prelievi dal conto corrente dei privati. Ecco cosa sapere
di: Antonino Pernice - del 2019-09-09
Si premette che l’UIF per l’Italia, ai sensi dell’art.6, del d.lgs. 231/2007, è stata istituita presso la Banca d'Italia con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) può sospendere, per un massimo di 5 giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria;
d) emana istruzioni, pubblicate nella G.U. della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonchè sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati.
Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- La limitazione all’uso del contante è disciplinata dall’art.49, del d.lgs. 231/2007, in base al quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (testo in vigore dall’1.01.2019).
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
- Per le violazioni della limitazione all’uso del contante di cui art.49, 1^ comma citato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 63 del d.lgs. 231/2007, da 3.000 euro a 50.000 euro. Ciò premesso, l’UIF sottolinea la necessità di acquisire maggiori informazioni sui trasferimenti di denaro nel rispetto della riservatezza e dei dati personali.
Le ragioni delle nuove regole stanno nel fatto che le operazioni in denaro contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto scarsamente riconoscibili e prive di qualsiasi forma di tracciabilità. Con il provvedimento del 28.03.2019, l’UIF della Banca di Italia ha introdotto un nuovo criterio di comunicazione dei dati ai fini di prevenire il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo: a partire dal mese di Aprile 2019, gli intermediari finanziari dovranno comunicare i dati dei clienti e gli estremi dell’operazione relativa a movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso di un mese.
Verranno prese in considerazione anche le operazioni di versamento o prelevamento effettuate dal medesimo cliente attraverso più operazioni singole di importo pari o superiori a 1.000 euro, se c’è il sospetto che essi siano la frammentazione di un prelievo o di un versamento di valore più elevato, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro.
Gli intermediari finanziari invieranno alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di cui sopra: le comunicazioni, corredate di tutti i particolari dell’operazione (data, importo e causale dell’operazione, filiale cliente o esecutore) sono trasmesse all’UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Non ci sarà possibilità di spezzettare l’operazione in più prelievi per evitare i controlli: anche in questi casi scatterà la segnalazione se la singola operazione raggiunge mille euro. Banche e Poste dovranno comunicare all’UIF tutte le movimentazioni di contanti che raggiungono 10mila euro. Dal 2 settembre 2019 partono i controlli affidati all’UIF sull'uso anomalo di contanti.
L'UIF terrà monitorato chi ritira o versa banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese; non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell'ordine; La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000. Il limite precedente era di € 15.000. Se il denaro viene usato per pagare qualcuno, fare un regalo o consentire un prestito, il limite di scambio tra privati resta sempre quello dei 3.000 euro che, ad oggi, non è stato ancora ritoccato.
Si tratta di una disciplina dettata per contrastare le attività illecite di riciclaggio del denaro sporco, ma che può consentire anche la verifica di eventuali evasioni fiscali. Pertanto, esiste un doppio regime di controllo sui contanti provenienti dal conto corrente:
- in primo luogo c’è quello dell’Agenzia delle Entrate, la quale può eseguire verifiche solo sui versamenti o sui bonifici ricevuti (e non anche sui prelievi eseguiti) da parte dei privati;
- in secondo luogo, c’è quello della UIF che, invece, accerta tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita dal conto medesimo.