• A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Orthotecnica A3bis fino al 5 gennaio 2025

Gli oneri detraibili fiscalmente: le spese sanitarie. Ecco quali sono e i documenti da conservare

di: Antonino Pernice - del 2020-05-15

Immagine articolo: Gli oneri detraibili fiscalmente: le spese sanitarie. Ecco quali sono e i documenti da conservare

Si premette che gli “oneri” sono le spese che il contribuente può indicare nella dichiarazione dei redditi al fine di poter usufruire un risparmio sull’imposta dovuta.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Tali spese seguono il principio di cassa, ossia per usufruire di tali sconti di imposta occorre che tali oneri (deducibili o detraibili) siano stati sostenuti nel corso dell’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, anche se le relative prestazioni, sono state eseguite in anni precedenti.

    Si distinguono due tipi di oneri:

  • h7 immobiliare catalanotto
  • 1) “Oneri deducibili”, disciplinati dall’art.10 del TUIR: riducono il reddito imponibile sul quale si calcola l’imposta (IRPEF) e le addizionali.

    2) “Oneri detraibili”, disciplinati dagli artt. 15, 16 e 16 bis del TUIR: riducono direttamente l’imposta Irpef da versare.

    Mentre gli oneri deducibili diminuiscono il reddito imponibile da tassare, gli oneri detraibili diminuiscono direttamente l’imposta da versare.

    Entrambi determinano una minore imposta da versare, perché nel primo caso riducono il reddito imponibile e quindi l’imposta da versare, nel secondo caso riducono direttamente l’imposta da versare.

    L’art.15, 1^ comma, Dpr 917/1986 (Detrazioni per oneri), prevede:……….

    “lettera c): Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

    Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (€. 129,11).

    Dette spese sono costituite esclusivamente

    dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, co. 1, lettera b),

    e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere,

    nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella G.U. n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

    Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

    Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 104/1992, si assumono integralmente.

    Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del D.Lgs. 285/1992, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle s.d. limitazioni permanenti delle capacità motorie.

    Tra i veicoli adattati alla guida  sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. 285/1992.

    Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

    Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (€. 18.075,99) da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo.

    E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importi.

    La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importi è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (€. 15.493,71).  

    Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo.

    Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuta la detrazione in sede di ritenuta.” .

    ………

    comma 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

    a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    comma 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art.10, comma 3-bis.

    comma 3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

    Pertanto, per le spese sanitarie, indicate dal citato art.15, costituite esclusivamente

    dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, 1^ c., lettera b),

    e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere,

    nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali,

    dalle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali,

    dalle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 104/1992,

    è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di €. 129,11 (c.d. franchigia), subordinatamente al rispetto di specifiche regole e requisiti. Si tratta di un minimale sotto il quale non è riconosciuta alcuna detrazione fiscale nel 730: chi ha speso meno di tale importo non potrà fruire del rimborso Irpef.

    ELENCO SPESE SANITARIE DETRAIBILI.

    L’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi ha fornito un elenco delle spese sanitarie detraibili al 19% nel modello 730/2020:

    • prestazioni chirurgiche;
    • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
    • prestazioni specialistiche;
    • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
    • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese riguardanti la retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
    • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
    • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
    • spese relative al trapianto di organi;
    • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

    L’agevolazione fiscale in parola spetta anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

    • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
    • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
    • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
    • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

    Spese per acquisto farmaci e parafarmaci: Requisiti per l’agevolazione fiscale sono: prova della spesa con lo scontrino fiscale parlante o con la fattura; sullo scontrino parlante devono essere riportate la natura, quantità, codice alfanumerico identificativo della qualità del farmaco, prezzo del farmaco acquistato, codice fiscale del contribuente acquirente.

    Le spese sanitarie sostenute dal contribuente possono essere detratte anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

    • Coniuge; Generi e nuore; Figli, compresi quelli adottivi; Suoceri e suocere; Discendenti dei figli; Fratelli e sorelle (anche unilaterali); Genitori (compresi quelli adottivi); Nonni e nonne.

    In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti, ma per avere la detrazione del 19% bisogna che nello scontrino sia indicata una delle seguenti diciture:

    • Farmaco, medicinale, f.co, me. e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci;
    • Aci (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per rispettare la privacy del contribuente è possibile indicare sullo scontrino un solo codice di autorizzazione al posto del nome del farmaco, che sarà comunque individuato tramite la lettura ottica del codice a barre;
    • Farmaci omeopatici: sono considerati medicinali e quindi vi sono equiparati dal punto di vista delle detrazioni;
    • Ticket: questa dicitura riguarda i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario;
    • Farmaco/medicinale preparazione galenica;
    • SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non hanno bisogno di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie;
    • Medicinali fitoterapici: contengono esclusivamente sostanze o preparazioni vegetali e sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

    Per i parafarmaci, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono detraibili le spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (R.M. 22.10.2008 n. 396).

    Documeti da conservare: Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni al modello 730/2020, per la detrazione di farmaci, anche omeopatici, acquistati all’estero o online, occorre conservare:

    • La fattura o scontrino fiscale recante la dicitura sopra indicata.
    • Per il farmaco acquistato all’estero, deve essere conservata idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008.
    • Per le prestazioni di medici generici (anche omeopati) deve essere conservata la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali.
    • Alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’art.7 del DM 8 giugno 2001, deve essere conservata la fattura o scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta tali dati in aggiunta al documento di spesa deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

    Documenti da conservare per l’acquisto di protesi: Per le spese riguardanti l’acquisto di protesi occorre conservare i seguenti documenti: fatture, ricevute o quietanze; prescrizione del medico curante.

    Nel caso si tratti di attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, se la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

    Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

    Documenti da conservare per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici: fatture, ricevute o quietanze; certificazione del medico curante, che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992.

    Spese sostenute dagli eredi: Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso, anche se non era un familiare a carico.

    Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.4.

    Spese per acquisto occhiali da vista e visite oculistiche: Ai sensi dell’art.15, 1^ c., letto. c), Dpr 917/1986, le spese sostenute per acquisto occhiali da vista e visite oculistiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili dall’imposta da versare nella misura del 19% delle spese sostenute nel 2019, con una franchigia di €.129,11. Cioè la detrazione si applica sulla parte di spese che eccedono €. 129,11.

    Secondo la Circolare n.20/E del 2011, i prodotti che danno diritto all’agevolazione fiscale sono quelli dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, alla normativa comunitaria.

    Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, ma la lista, non esaustiva, allegata alla circolare menziona anche i dispositivi utili per la vista, in particolare:

    • lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto.

    Sono escluse le spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura.

    Documenti da conservare per la detrazione delle spese di acquisto occhiali da vista:  la documentazione utile per attestare le caratteristiche delle spese sostenute, come la prescrizione medica utile a dimostrare la necessità dell’acquisto;  il documento fiscale (scontrino fiscale o fattura) da cui risulti la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

    Per la detrazione delle spese sulle visite oculistiche, è necessario: conservare la fattura o ricevuta fiscale che riporta la natura sanitaria della prestazione. In mancanza di tale informazione, il medico specialista deve integrare il documento fiscale emesso;  la ricevuta del ticket per le prestazioni effettuate nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale.

    La Circolare n. 95/E/2000 prevede che la spesa per l’acquisto di occhiali può essere documentata sia con scontrino fiscale sia con attestazione dell’ottico. Attestazione che riguarda la prestazione sanitaria eseguita, dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.

    Spese sanitarie sostenute all’estero: Le spese sanitarie sostenute all’estere sono soggette alle stesse disposizioni di quelle analoghe sostenute in Italia.

    L’Agenzia delle Entrate con la Circ. n.34/E/2008 ha chiarito che dalla documentazione attestante le spese sanitarie sostenute all’estero si devono poter ricavare le stesse informazioni ricavabili da quelle sostenute in Italia: natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario.

    Le altre informazioni devono risultare da una documentazione rilasciata dal farmacista.

    Le spese riguardanti il trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non sono spese sanitarie e, pertanto, non possono godere del beneficio dell’agevolazione fiscale.

    Quindi, per le spese di medicinali acquistati all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.

    In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:  riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario; chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

    Si precisa che se la documentazione è redatta in lingua originale, è necessario allegare una traduzione in italiano. 

    Se la documentazione è scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e dallo stesso sottoscritta. Diversamente, la stessa deve essere da una traduzione giurata.

    Per i contribuenti aventi domicilio in Val d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione qualora la documentazione sia scritta in francese o in tedesco.

    Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato, se il contribuente è in grado di provarlo, da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa. In caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spesa è stata sostenuta.

    Spese chirurgiche: Ai fini Irpef, sono detraibili le spese sostenute per prestazioni chirurgiche (compresi gli interventi di piccola chirurgia) e le spese direttamente collegate agli interventi chirurgici.

    In particolare, sono detraibili le spese per il ricovero, i medicinali indispensabili all’intervento, per l’utilizzo della sala operatoria e le spese connesse all’intervento (anestesia, acquisto plasma, eccetera).

    Per beneficiare della detraibilità, le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti a eventi precedenti di vario genere, comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (Circ. n.4/E del 28.01.2005).

    Se in fattura sono indicate delle spese chirurgiche forfettarie con causa generica assoggettate a Iva, tali spese (forfettarie) non possono essere inquadrate tra le spese sanitarie.

    Spese per l’acquisto di Materassi antidecubito: Le spese per i materassi antidecubito sono detraibili al 19%, per la parte che supera la franchigia di €. 129,11, da applicarsi sull’ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute (art. 15, 1^ c., lettera c, del Turi);

    • sono detraibili purché presentino le caratteristiche tipologiche individuate dal D.M. n. 332/1999 (Risa. n.11/E del 26.01.2007).
    • Le spese per l’acquisto di un materasso antidecubito possono essere portate in detrazione dall’Irpef qualora il dispositivo medico presenti le caratteristiche tipologiche indicate nel decreto n.332 del 27.08.1999, come sostituito dal Docmi 12.01.2017. Si tratta di “ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione prolungata), lo stiramento e l’attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all’aumento del rischio di lesioni da decubito”.
    • La detrazione spetta a condizione che il materasso presenta le caratteristiche tecniche individuate dal decreto del ministero della Sanità n. 332/1999, e sia pertanto antidecubito (Risa. n. 11/E del 2007). Inoltre, il contribuente deve avere la prescrizione medica; in alternativa, può produrre un’autocertificazione che attesti la necessità per la quale è stato acquistato il materasso.

    Spese per l’acquisto letto ortopedico: Per individuare le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione (art. 15, 1^ c., lettera c) TUIR), in caso di dubbio, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche (Circ. n. 25/E/1997).

    Tra queste rientrano anche i letti ortopedici, se hanno caratteristiche tali da potere essere inquadrati come “ausilio prescrivibile ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità”.

    Spese per l’acquisto di parrucche per capelli: sono detraibili se servono a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia. Ad esempio in caso di cure chemioterapiche l’utilizzo della parrucca per capelli può rendersi necessaria ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (Risa. n.9/E del 16.02.2010).

    Spese sanitarie per le prestazioni rese da Osteopata: non sono detraibili.

    Sono invece detraibili le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circ. n.11/E del 21.05.2014).

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter