Sanificare gli ambienti di lavoro e detrarre dalle tasse. Si può fino al 60%. Ecco i requisiti da rispettare
di: Antonino Pernice - del 2020-05-21
Tra le agevolazioni fiscali previste per risollevare l'economia post emergenza Covid19 anche il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. L’agevolazione fiscale consiste in un “credito d’imposta ambienti di lavoro”, del 60% delle spese sostenute nel 2020, per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema).
L’agevolazione si aggiunge a quella già prevista per la “SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI MASCHERINE E DPI”.
Il nuovo bonus previsto dal D.L. Rilancio è aggiuntivo, e quindi diverso, rispetto a quello a cui si ha diritto per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI e mascherine.
Lo scopo dell’agevolazione in parola è di: “Sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro”.
Soggetti beneficiari sono: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Caratteristiche del credito di imposta per gli ambienti di lavoro:
- ha un valore pari al 60% degli investimenti sostenuti per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus;
- è possibile beneficiarne entro il limite massimo di 80.000 euro per le spese sostenute nel 2020;
- è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese.
L’agevolazione del Credito d’imposta “ambienti di lavoro” per rispettare le misure anti coronavirus riguarda le spese sostenute nel 2020 per:
- interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- in linea generale tutte le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus.
Su questi costi, gli esercenti attività di impresa, arte o professione maturano un credito d’imposta del 60% che possono utilizzare in 10 anni, “esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 d.lgs. 241/1997, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito”.
L’Agenzia delle Entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta con una circolare dedicata entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.
Riepilogando la legge prevede:
- per le spese di sanificazione ambienti e strumenti di lavoro, sostenute nel 2020, un credito d’imposta del 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro (art.125 D.L. 34/2020);
- per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, sostenute nel 2020, un credito d'imposta del 60%, fino ad un massimo di 80.000 euro (art.120 D.L. 34/2020).
Di seguito si riportano le disposizioni previste dal D.L. n.34 del 19.05.2020 – entrato in vigore 19.05.2020
Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore,
e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro,
in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,
ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
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Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
nonche' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.