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Bonus pubblicità: grazie al Decreto Rilancio nuovi incentivi per recuperare le spese. Ecco i requisiti

di: Antonino Pernice - del 2020-06-04

Immagine articolo: Bonus pubblicità: grazie al Decreto Rilancio nuovi incentivi per recuperare le spese. Ecco i requisiti

(ph. italplanet.it)

Il Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. il 20/05/2020, innalza, per il 2020, la misura del bonus pubblicità dal 30% al 50% ed è così aumentata, rispetto al precedente Decreto Cura Italia, la percentuale che era fissata al 30%.

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  • L’ammontare del credito d’imposta, ferma restando la deducibilità  integrale dal reddito dei costi pubblicitari in vigenza delle normative già esistenti, verrà concesso nella misura del 50% calcolato sull’imponibile dell’intero investimento 2020 e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come era fino allo scorso anno.

    La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1 al 30 settembre 2020.

    Il Bonus Pubblicità (che si aggiunge alla deduzione delle spese pubblicitarie già riconosciuta in precedenza) è un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione sul Modello F24.

    Esso ha l’obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere utilizzando la pubblicità. L’obiettivo del Bonus Pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

    Soggetti che possono usufruire del bonus pubblicità: Imprese; Lavoratori autonomi; Enti non commerciali.

    Le novità del Decreto Rilancio per il Bonus Pubblicità sono:

    per l’anno 2020 la misura del bonus pubblicità è del 50%;

    la base di calcolo del credito d’imposta è data dal valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020. Abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019 come era nelle modalità precedenti.

    le Spese ammesse al bonus pubblicità sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione che esse devono necessariamente, essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

    Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

    La realizzazione grafica pubblicitaria;

    La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);

    Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;

    Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;

    Siti web non registrati come testata giornalistica. 

    Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020.

    Il professionista deve:

    1. eseguire la prenotazione del credito d’imposta per spese pubblicitarie. Le prenotazioni, per il 2020, sono state spostate recentemente dal 1° al 30 settembre 2020;
    2. Inoltrare la dichiarazione finale con il totale delle spese pubblicitarie effettuate, tramite una comunicazione ufficiale telematica, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria.   Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore. Restano valide, le domande già presentate nella prima scadenza fissata dal 1° a il 31 marzo 2020 e poi spostata dal 1° al 30 settembre.

    Nella dichiarazione telematica, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere indicato, il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

    Successivamente entro il mese di marzo 2021 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.

    ^^^^^^

    Si riporta il richiamato art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa), del D.L. 18, 17.03.2020, coordinato con la legge di conversione n.27, 24.04.2020:

    1. All'articolo 57-bis D.L. 50, 24.04.2017, convertito, ((con modificazioni)) dalla legge n.96, 21.06.2017, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

    « 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, …….. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano ((comunque valide».))

    …..

    Si riporta il richiamato art. 57-bis, DL 50/2017 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

    1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. ………… A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ……. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025