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False detrazioni e annunci ingannevoli. E' il caso della sostituzione “vasca da bagno in doccia”. Ecco perchè

di: Antonino Pernice - del 2020-06-25

Immagine articolo: False detrazioni e annunci ingannevoli. E' il caso della sostituzione “vasca da bagno in doccia”. Ecco perchè

Attenzione agli spot pubblicitari del seguente tipo “SCONTI + 50% DI DETRAZIONE FISCALE SE TRASFORMI LA TUA VASCA IN DOCCIA”. In Televisione, sul Web, etc., vi sono “spot pubblicitari” simili, fatti da diverse aziende del settore, che reclamizzano interventi di trasformazione “vasca da bagno in doccia”, caratterizzati da velocità di esecuzione, pulizia dell’intervento e funzionalità delle soluzioni adottate, accompagnati da promozioni commerciali che indicano sconti, pagamento in piccole rate, omaggi + detrazioni fiscali.

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  • Nel caso in esame, stiamo parlando dell’agevolazione fiscale concessa a chi esegue lavori di ristrutturazione del bagno consistente nella detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto fino a un massimo di €.96.000 di importo totale. Ovvero, si può detrarre in dichiarazione dei redditi fino a un massimo di €.48.000 (50% di 96.000), disciplinata dall’art. 16-bis, DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

    La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. Se ad esempio la spesa complessivamente sostenuta per rifare il bagno è pari a €.10.000, si può usufruire di un credito d’imposta di € 5.000 (50% del totale speso) da ripartire in 10 anni (€ 500 ogni anno).

    Si evidenzia che la detrazione fiscale in argomento non spetta per la semplice sostituzione dalla vasca in doccia. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 02.03.2016:

    - “la semplice sostituzione della vasca da bagno o comunque per la sostituzione di sanitari in genere non è tra gli interventi che fruiscono della detrazione IRPEF del 50%”.

    L’Agenzia delle Entrate, alla domanda se sia possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art.16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari e in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori, ha chiarito che la semplice sostituzione della vasca da bagno non è tra gli interventi che fruiscono della detrazione 50%.

    Tale intervento, infatti, rientra nella categoria della manutenzione ordinaria non compresa, per gli alloggi privati, tra gli interventi per i quali si può godere della detrazione fiscale del 50%. 

    L’Agenzia delle Entrate, in conformità a indicazioni ricevute dal Ministero delle Infrastrutture, è giunta alla conclusione che la sostituzione vasca da bagno non è agevolabile per i seguenti motivi:

    - non si configura come intervento di manutenzione straordinaria;

    - non si configura come intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, perché non presenta le caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Secondo l’Agenzia delle Entrate la sostituzione della vasca da bagno con box doccia diventa un intervento detraibile quando la sostituzione è integrata o correlata a interventi maggiori, per i quali compete la detrazione d’imposta, in virtù del carattere assorbente della categoria dell' intervento superiore rispetto a quella inferiore.

    LA RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO NON RIENTRA NEL NUOVO ECO O SISMA BONUS AL 110%.

    La disciplina per gli “Incentivi per efficientamento energetico e sisma bonus”, consistenti in una serie di detrazioni fiscali al 110%, si applica nei casi indicati dall’art.119, del D.L. n.34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto rilancio). Tanti si chiedono se tra queste agevolazioni sono comprese anche le spese sostenute per i lavori riguardanti il bagno.

    In generale il primo parametro è che si tratti di una riqualificazione energetica o di una messa in sicurezza, così come previsto dall’ecobonus al 110%. In aggiunta a tali lavori è possibile abbinare altri tipi di ristrutturazioni come infissi o caldaia a condensazione.

    Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento, non si ha diritto ad alcun bonus fiscale per quanto concerne l’abbattimento delle barriere sensoriali per ridurre i rumori in bagno o per il rifacimento del box doccia. Infatti, come sopra evidenziato, ai sensi dell’art. 16-bis TUIR, tali lavori non rientrano nella tipologia di manutenzione straordinaria. Per accedere al superbonus 110% bisogna rientrare nei parametri indicati dalla nuova norma.

    Si ricorda che, per i lavori di manutenzione straordinaria bisogna fare la richiesta della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da inviare all’Ufficio Tecnico del Comune anche in modalità telematica; introdotta nel 2010 nel Testo Unico Edilizia Dpr nr.380/2001), utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera. 

    Il cliente, attratto dalla pubblicità fatta dalle aziende del settore, pensa che le spese in argomento rientrino nell’agevolazione fiscale, ma bisogna leggere bene il contratto d’appalto per vedere se sussistono i requisiti sopra indicati, perché il consulente si guarda bene di evidenziare questi particolari. A riguardo, il consulente ci gira attorno, anche scrivendo nel contratto che “il cliente vuole provare a fare la detrazione fiscale”, ma sa benissimo che le spese per i lavori di “sostituzione vasca con doccia” non rientrano nell’agevolazione fiscale per i motivi detti.

    In particolare, la ristrutturazione del bagno non rientra nel nuovo eco o sisma bonus al 110%, perché secondo le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio non sono dei lavori legati all’efficienza energetica o alla messa in sicurezza, per questo sono esclusi dal provvedimento in esame.

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    Effeviauto 6 gennaio 2025