Spese mediche e assistenza specifica nei casi di invalidità. Ecco come dedurre i costi sostenuti
di: Antonino Pernice - del 2020-09-18
(ph. www.ilcorrieredellacittà.it)
Secondo l’art. 10, 1^ c., letto. b), Dpr 917/86 (Oneri deducibili), dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della L.104/1992.
Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Bisogna fare molta attenzione ai requisiti e alla documentazione da produrre, soprattutto in caso di ricovero presso una RSA, per evitare contestazioni da parte dell’A.F. Il rigo dove indicare la spesa è E25 per il modello 730 e RP25 per il modello Redditi.
L’agevolazione è prevista solo per specifiche spese, cioè quelle mediche generiche e di assistenza medica specifica.
A titolo esemplificativo vi rientrano: l’acquisto di medicinali, l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le cure rese da un medico generico, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona).
Non sono, invece, oggetto dell’agevolazione le spese:
- per le analisi;
- per l’acquisto di dispositivi medici o alimenti a fini medici speciali;
- per le prestazioni specialistiche o chirurgiche;
- per l’attività resa da logopedista o pedagogista; - corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento.
Le cure sono deducibili se sostenute nell’interesse proprio o di un familiare, anche non a carico ma a beneficiare della prestazione deve essere una persona affetta da disabilità.
È considerato tale il soggetto:
• portatore di handicap con certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992;
• invalido civile con accertamento della grave e permanente invalidità o menomazione (in assenza di suddetta specifica, tale circostanza può essere comunque ravvisata qualora sia attestata un’invalidità totale o sia attribuita l’indennità di accompagnamento);
• grande invalido di guerra, di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone a esso equiparate. Per queste categorie è sufficiente presentare il decreto di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).
Nel caso in cui il soggetto affetto da invalidità sia ospitato presso una RSA non potrà dedurre tutte le spese sostenute presso la struttura. Nella retta, infatti, sono generalmente comprese anche somme non oggetto di agevolazione, come le quote per vitto e alloggio.
In sede di dichiarazione dei redditi, oltre alle fatture emesse dalla RSA e alla certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap, andrà prodotto anche un documento rilasciato dall’istituto stesso che accerti a quanto ammonta la somma relativa alle sole spese mediche generiche e di assistenza medica specifica sul totale pagato nell’anno d’imposta.
Spesso nella certificazione fornita le somme vengono determinate in misura forfettaria, in applicazione di delibere regionali che sono in linea con gli adempimenti legali ma non necessariamente con la normativa fiscale. Ai fini della deduzione è ammesso che le somme siano definite forfettariamente ma è anche necessario che risultino in modo chiaro ed inequivocabile quali somme sul totale pagato sono relative a spese non sanitarie o a spese sanitarie che non rientrano nelle categorie deducibili nel rigo in questione.