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Assolti due castelvetranesi dall’accusa di tentata truffa e falsità ideologica a danno dell’INPS e di un’anziana signora

del 2022-10-06

Immagine articolo: Assolti due castelvetranesi dall’accusa di tentata truffa e falsità ideologica a danno dell’INPS e di un’anziana signora

La Corte di Appello di Palermo II sez. penale ha assolto – con la formula “perché il fatto non sussiste” – i sig.ri L. B. S. (difeso dall’avv. Maurizio Montalbano) e D. A., i quali erano accusati di avere commesso i reati di tentata truffa e falsità ideologica commessa da privato, tanto in danno dell’INPS quanto in danno di un’anziana signora castelvetranese, M.M.

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  • In particolare, i due imputati erano accusati di avere falsificato un contratto di assunzione, con la qualifica di badante, intercorrente tra la persona offesa M.M. ed il sig. L. B. S., di avere trasmesso la denuncia del suddetto rapporto di lavoro con la complicità di un sindacalista di Castelvetrano ed, infine, una volta cessato il detto rapporto lavorativo, di avere tentato di truffare l’INPS tramite la presentazione della domanda volta all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione in favore del sig. L. B. S.

    All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Marsala – ritenendo sussistenti i reati contestati agli imputati – condannava i sig.ri L. B. S. e D. A. ad una pena detentiva oltre che al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

    Gli imputati hanno contestato la sentenza e, nel corso del giudizio d’appello, è stata accolta la tesi difensiva avanzata dalle difese degli imputati e, in particolare, l’avvocato Ignazio Cardinale – subentrato nella difesa della sig.ra D. A. – evidenziava come il compendio accusatorio a carico dei due imputati fosse fragile e come le dichiarazioni della persona offesa – che negava di avere instaurato un rapporto di lavoro con il L. B. S. – non risultassero sufficientemente corroborate da altre prove atteso che, da un lato si ponevano in parziale contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla stessa persona offesa e dall’altro erano state smentite dai testimoni delle difese e da alcune prove documentali, tra cui spiccava il pagamento da parte della datrice di lavoro di alcuni bollettini previdenziali riguardanti il rapporto di lavoro “asseritamente” inesistente.

     

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    Effeviauto 6 gennaio 2025