Folgore, penalizzata di tre punti per il petardo, la società ricorrerà in Appello
di: Redazione - del 2025-03-04

Sentenza del Giudice Sportivo che lascia perplesso l'ambiente rossonero. Una decisione "sui generis" che vede gli ospiti del Marineo penalizzati con il 3-0 a tavolino ed un punto di meno in classifica per aver abbandonato la partita quindi assegnata la vittoria alla Folgore, di contro i rossoneri penalizzati di tre punti in classifica per l'episodio del petardo che ha costretto il portiere Faraci a ricorrere alle cure al Pronto Soccorso di Castelvetrano. La società ha già preannunciato che ricorrerà in Appello contro la penalizzazione e tenterà di ottenere i punti che in questo momento della stagione diventano molto importanti.

Questo il lungo contenuto della decisione del Giudice Sportivo:
"Gara del 23/ 2/2025 FOLGORE CALCIO C.VETRANO - ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO 2-0;
Sospesa al 9' del s.t.; Ricorsi Folgore Castelvetrano e Oratorio San Ciro e Giorgio.
Riuniti i ricorsi per connessione"
"Con ricorso ritualmente proposto la Società Folgore Castelvetrano eccepisce sull'interruzione della gara in epigrafe chiedendo, in via principale, "l'accoglimento del ricorso con assegnazione della vittoria e dei consequenziali 3 punti alla Società Folgore, previa dichiarazione di abbandono della gara da parte della squadra del Marineo" e "che non venga elevata sanzione alcuna nei confronti della Società per i fatti verificatisi per colpa di altri, atteso che mai è stata messa in pericolo la sicurezza di nessuno dei soggetti presenti allo stadio e stante il servizio di sicurezza ed il comportamento rispettoso delle norme e dei regolamenti tanto di addetti ai lavori quanto di tutti i presenti" e, in via subordinata, "che la gara venga disputata nuovamente partendo dal minuto di sospensione con il risultato già fissato sul 2-0 per la Folgore e con gli stessi giocatori e staff presenti nelle originarie distinte, ivi compresa l'espulsione del mister della squadra del Marineo" e di "valutare se inoltrare segnalazione alla Procura Federale per le condotte poste in essere dal portiere del Marineo e del Presidente della squadra"; A supportare le superiori richieste, la ricorrente fa una disamina di quanto accaduto riconoscendo che, dopo una rete realizzata dalla propria squadra, veniva lanciato un fumogeno e contestualmente veniva lasciato cadere un petardo all'interno dell'area circoscritta della curva e non certamente all'interno del campo; a seguito dello scoppio del petardo il portiere del Marineo si accasciava a terra, a distanza di tempo considerevole rispetto allo scoppio del petardo; il calciatore veniva quindi soccorso, decidendosi di trasportarlo al nosocomio di Castelvetrano dove veniva appreso che "al Triage il ragazzo era stato incamerato con codice verde, che i parametri erano ottimi e che non aveva lesioni esterne e nulla che a primo impatto lasciasse pensare a qualche trauma o lesione interna" e che, successivamente, si apprendeva che al suddetto "sono stati riconosciuti 5 giorni di prognosi e che lo stesso lasciava l'ospedale rifiutando di sottoporsi a consulenza otorinolaringoiatra"; Per il resto, la ricorrente evidenzia quella che, da parte dei componenti del Marineo, non può che configurarsi come mancanza di lealtà sportiva visto che "a chiedere l'interruzione della gara fossero stati gli stessi calciatori e dirigenti della squadra ospite, nonostante l'arbitro ritenesse che vi erano tutte le condizioni per potere proseguire la gara", per concludere poi che quanto posto in essere dal portiere della Società Marineo non può che configurarsi come una sceneggiata, "finendo per provocare quello che nel diritto non sportivo viene definito un vero atto di istigazione alla violenza a cui ha certamente compartecipato la massima espressione in carica del Marineo e tutti i componenti della squadra stessa";
D'altra parte, con ricorso ritualmente proposto la Società Oratorio San Ciro e Giorgio chiede, in via principale, "di accogliere il proposto reclamo e per l'effetto, sanzionare la società Folgore Calcio Castelvetrano con la perdita della gara con il punteggio di 0-3" e, in subordine, "disporre la ripetizione della gara o la sua ripresa dal minuto della sospensione" e, in ulteriore subordine, non sanzionare la società ricorrente con il punto di penalizzazione in classifica e con ammenda attese le ragioni di forza maggiore che hanno indotto i calciatori a rifiutare la ripresa del gioco e non addebitare la tassa di reclamo"; A supportare le superiori richieste la ricorrente fa rilevare quanto accaduto al minuto 5º della ripresa, quando "dal settore curva ove si collocano abitualmente gli ultras della Folgore Castelvetrano era fatto esplodere un petardo, acceso e lanciato dal pubblico casalingo e la cui denotazione avveniva a ridosso dell'area di rigore prossima alla curva e, a seguito della quale, il portiere dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, Faraci Marco, che si trovava esattamente in prossimità della linea di fondo campo, si è accasciato al suolo in quanto stordito dall'improvviso scoppio, avvertito nitidamente anche dalle altre zone del terreno di giuoco e dagli altri settori dello stadio; il suddetto, dopo i primi soccorsi ricevuti in campo, era quindi trasferito con mezzo di soccorso presente allo stadio presso il P.O. Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, ove gli erano diagnosticate "cefalea e stordimento/intontimento" con una prognosi di giorni 5"; Rientrato in sede, persistendo i disturbi lamentati, il calciatore è stato poi trasportato all'Ospedale Civico di Palermo, ove gli è stato riscontrato un "sospetto trauma acustico acuto"; la ricorrente ritiene che quanto accaduto "configuri una situazione idonea ad influire sul regolare svolgimento di una gara o ad impedirne la regolare prosecuzione specie se il fatto acquisti rilevanza afflittiva grave verso uno dei calciatori chiamati a disputare l'incontro, provocando non solo l'alterazione del potenziale atletico ma anche un concreto pericolo all'incolumità delle persone con determinazione dell'impossibilità oggettiva di riprendere il gioco per mancanza delle più elementari condizioni di sicurezza; La gara è stata sospesa dall'arbitro stante il giustificato e comprensibile rifiuto dei calciatori dell'Oratorio S. Ciro e Giorgio di riprendere il gioco ma lo stesso avrebbe dovuto decretare l'interruzione definitiva della partita non tanto per la decisione dei calciatori ospiti, ma in considerazione dell'impossibilità di riprendere il gioco, come del resto espressamente previsto dalle linee guida AIA; quanto accaduto costituisce valida ragione a legittimare il rifiuto dei giocatori di proseguire la gara e integra ad ogni effetto un impedimento al regolare svolgimento della partita imputabile alla squadra di casa. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, venga sanzionata la società Folgore Calcio Castelvetrano con la perdita della gara con il punteggio di 0-3"; Nel merito, premesso che la decisione di questo Organo di Giustizia può essere assunta solo sulla base degli atti ufficiali di gara ai quali l'art. 61, comma 1, del C.G.S. riconosce valenza di prova privilegiata, dall'esame del rapporto arbitrale, si rileva che: "A gioco fermo, al 2º minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete della società Folgore, i tifosi della stessa hanno acceso un fumogeno e, successivamente, lanciato un petardo dietro la porta, nei pressi del recinto, dove si trovava il portiere della società ospite, Marco Faraci, a circa 3/4 metri di distanza da lui. L'esplosione, di notevole intensità, mi ha disturbato nonostante mi trovassi a 40/45 metri, stordendo il portiere che si è accasciato a terra; dopo l'intervento dei soccorsi, è stato trasportato al pronto soccorso più vicino dall'ambulanza; Successivamente, grazie alla collaborazione della società di casa, che ha prontamente annunciato il divieto di utilizzo di materiale pirotecnico, la situazione sugli spalti e in campo si è calmata, creando le condizioni necessarie per la ripresa della partita. I giocatori della squadra ospite erano pronti al proseguo della partita, con il portiere di riserva della società ospite, Scarpulla Ruben, posizionato lungo la linea di mediana e pronto a subentrare tramite sostituzione; il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Amodeo Giusto, ha impedito tale sostituzione, dichiarando di essere in conversazione telefonica con il presidente per valutare il ritiro della squadra. Dopo circa un minuto di colloquio, mi è stato comunicato il ritiro della squadra, nonostante io avessi precisato, sia al dirigente che al capitano, che le condizioni per proseguire la gara erano presenti.";
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Oratorio San Ciro e Giorgio di non proseguire la disputa della gara per quanto accaduto al proprio calciatore che, dopo la sostituzione, ne avrebbe consentito la prosecuzione. Va tuttavia adeguatamente sanzionato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del C.G.S., quanto addebitabile ai sostenitori della Società Folgore Castelvetrano che ha comportato una alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria e che va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara".
Per quanto sopra;
Visti l'art. 53, punto 2, delle N.O.I.F. e l'art. 10, comma 2, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Folgore Castelvetrano, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Di respingere il ricorso proposto dalla Società Oratorio San Ciro e Giorgio, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Oratorio San Ciro e Giorgio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 300,00 (1.ma rinuncia);
Di infliggere alla Società Folgore Castelvetrano la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica;
Di infliggere alla Società Folgore Castelvetrano l'ammenda di Euro 500,00 per la "introduzione/utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere" ai sensi dell'art. 25, punto 3, del C.G.S.;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Oratorio San Ciro e Giorgio, Amodeo Giusto, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 25/03/2025.