Castelvetrano, disputa su cappella gentilizia: ricorso dichiarato inammissibile
di: Redazione - del 2026-05-20

Si chiude con una dichiarazione di inammissibilità la vicenda giudiziaria sulla titolarità di una storica cappella gentilizia del cimitero monumentale di Castelvetrano. Il Presidente della Regione Siciliana ha confermato il parere del CGA, riconoscendo legittimo l’operato del Comune e la voltura della concessione in favore di M.G.

Si conclude con una dichiarazione di inammissibilità la complessa vicenda legale che ha visto
contrapposte due famiglie per la titolarità di una storica cappella gentilizia nel cimitero
monumentale di Castelvetrano. Il Presidente della Regione Siciliana, con il decreto decisorio n.
89/2026, ha messo la parola fine alla disputa, seguendo il parere vincolante del Consiglio di
Giustizia Amministrativa (CGA).
Tutto ha inizio nel marzo 2022, quando il dottor M. G. ha chiesto l’aggiornamento della titolarità della cappella, originariamente intestata ad una signora deceduta nel 1964, rivendicando il diritto al subentro come erede universale. Dopo le verifiche del caso, il Comune di Castelvetrano ha disposto la voltura in suo favore con una determina dirigenziale del dicembre 2023.

Tuttavia, nell'aprile 2024, due fratelli G.I e G.I. – sostenendo di aver ereditato la cappella tramite il padre, a sua volta erede testamentario della fondatrice – hanno chiesto al Comune la revoca in autotutela di tale voltura. Il Comune ha respinto la loro richiesta con un provvedimento del giugno 2024. I fratelli hanno deciso quindi di ricorrere al Presidente della Regione Siciliana, denunciando violazioni del regolamento cimiteriale e dei principi di partecipazione amministrativa.
Nella sua memoria difensiva, il sig. M.G., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De
Marco Capizzi, ha sollevato diverse eccezioni di rito. Secondo i legali, i ricorrenti non avrebbero mai attivato correttamente le procedure previste dal regolamento comunale per il subentro e, soprattutto, avrebbero impugnato l'atto sbagliato: non la determina originaria di voltura, ma il successivo rigetto della richiesta di revoca, che non è un atto autonomamente lesivo.
Anche il Comune di Castelvetrano – difeso dall’avv. Francesco Vasile – ha chiesto che il ricorso
venisse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto la tesi degli avv.ti Rubino, Capizzi Demarco e Vasile. Nel parere n. 99/2026, il CGA ha, infatti, stabilito che il ricorso straordinario è inammissibile poiché i suddetti fratelli non hanno impugnato tempestivamente la determina che aveva effettivamente disposto il subentro del nuovo titolare
Il CGA ha, inoltre ribadito che non esiste un obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su
istanze di autotutela presentate da privati contro atti ormai divenuti inoppugnabili. Sulla base di questo parere, il Presidente della Regione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità dell'operato del Comune di Castelvetrano e la titolarità della cappella in capo a M.G.

















