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Attenti al Fisco: approfondimento sull'IMU. Ecco chi la paga e chi no

di: Antonino Pernice - del 2015-05-16

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I.M.U. è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. L’IMU è un’imposta che, a partire dal 2012, ha sostituito l’ICI e, relativamente a tutti gli immobili non locati, l’IRPEF e le addizionali all’IRPEF regionali e comunali. 

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  • Tale imposta è stata istituita in via sperimentale dall'art. 13, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22/12/2011, e disciplinata dal medesimo art.13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011. Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l'Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni. 

    L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile - terreni, aree fabbricabili e fabbricati, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 

    Devono pagare l’IMU il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di leasing.

    In particolare sono soggetti all'IMU:  

    - Il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;

    -  i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”;

    -  i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;

    -  i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;

    -   i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;

    -   i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;

    -   l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;

    -   il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto; 

    -   il concessionario di aree demaniali (ad esempio, il concessionario di uno stabilimento balneare).

    L'Imu con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.  

    L'Imu resta invece in vigore sulla seconda casa.  I

    MU SUI FABBRICATI RURARLI.

    Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell’art.1, comma 708, della legge 147, del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), a decorrere dall’anno 2014, l’IMU non è dovuta.

    Tale esenzione si applica a quegli immobili utilizzati per la conduzione delle aziende agricole, ovvero per la produzione agricola, come previsto dall’art.9, comma 3-bis, D.L. n.133/94, come ad esempio i fabbricati destinati alla conservazione dei prodotti o stoccaggio dei materiali, all’allevamento, alle attività di agriturismo e anche alle abitazioni, qualora destinate all’utilizzo da parte dei dipendenti dell’azienda agricola, purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno. 

    Ai fini Imu, sono esenti da imposta unicamente i fabbricati rurali strumentali all’esercizio di un’attività agricola, e non i fabbricati rurali a destinazione abitativa.

    A tal fine occorre:

    •    far risultare in catasto la prescritta annotazione di ruralità, attraverso la procedura Docfa;

    •    dimostrare l’effettiva destinazione dei beni immobili di categoria non abitativa allo svolgimento di un’attività agricola (partita Iva agricola, volume d’affari, dichiarazione Iva, eccetera).

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    Effeviauto 6 gennaio 2025