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Autovelox, equivalenza sostanziale tra le procedure di approvazione-omologazione dei dispositivi

di: Antonino Pernice - del 2021-01-21

Immagine articolo: Autovelox, equivalenza sostanziale tra le procedure di approvazione-omologazione dei dispositivi

Il Ministero dei trasporti, con la circolare dell’11 novembre 2020, ha stabilito che NON C’E’ DIFFERENZA TRA UN DISPOSITIVO OMOLOGATO O SEMPLICEMENTE APPROVATO PER IL CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI STRADALI.

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  • Secondo il Ministero autovelox, impianti ZTL e controllori semaforici devono essere tutti certificati dal Ministero, non c’è differenza tra un dispositivo omologato o approvato.

    I dispositivi elettronici finalizzati all’accertamento di violazioni stradali devono essere sempre approvati o omologati dalla Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero dei trasporti, ma non c’è alcuna differenza, dal lato pratico, tra un sistema approvato e uno semplicemente omologato.

    L’unica differenza riguarda il fatto che per i dispositivi omologati esistono norme tecniche di riferimento che supportano la procedura amministrativa, mentre per quelli approvati non c’è alcuna indicazione.  

    Il Ministero ha chiarito che, secondo le disposizioni dell’art.45 CDS e dell’art.192 del relativo Regolamento, per tutti i dispositivi che controllano la velocità dei veicoli, LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO ELETTRONICO DEL TRAFFICO SONO LE STESSE.  

    Il decreto Dirigenziale che all’esito di un complesso procedimento autorizza la commercializzazione del vigile elettronico attesta una approvazione o una omologazione.

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