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Indebita applicazione Iva sulla Tia. La Cassazione: "la giurisdizione è del giudice ordinario"

di: Antonino Pernice - del 2017-12-17

Immagine articolo: Indebita applicazione Iva sulla Tia. La Cassazione: "la giurisdizione è del giudice ordinario"

(ph. radioenea.it)

Nella Sentenza n. 27437 del 20/11/2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che spetta al Giudice ordinario valutare la domanda di rivalsa in caso di indebita applicazione dell’Iva sulla Tia.

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  • Nel caso di specie siamo di fronte, non all’impugnazione di un atto impositivo, ma ad una domanda di rimborso proposta dal consumatore finale nei confronti del fornitore del servizio. La Suprema Corte chiarisce che in tema d’Iva, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene

    La Suprema Corte ha affermato, infatti, che le controversie relative all’indebita applicazione dell’IVA alla TIA, non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati.

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  • In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa.

    Il soggetto passivo dell’imposta è difatti esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; sicché la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed A.F., ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine alla debenza ed all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata.

    Il che vale anche quando il debito Iva sia totalmente contestato, come appunto nell’ipotesi di indebita applicazione di tale imposta alla tariffa comunale di igiene ambientale (Tia), poiché si tratta in ogni caso di una controversia tra privati, alla quale è estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario.

    Sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è concorde nel ritenere l’azione, volta al rimborso dell’imposta illegittimamente versata dal fruitore dei beni o dei servizi nel confronti del fornitore, di natura civilistica (causa C-427/2010 del 15 dicembre 2011 e causa C-94/2019 del 20 ottobre 2011).

    Anche il Tar della Campania, con la sentenza 13 maggio 2015, n. 2639, ha stabilito che per la TARSU e la TIA è competente il giudice ordinario, declinando la propria giurisdizione in una controversia nella quale una Provincia aveva adito il giudice amministrativo per il recupero della quota di propria competenza della TARSU (“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”) e TIA (“Tariffa igiene ambientale”) per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi dell’art. 11, D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26.

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il recupero da parte di una Provincia della quota di propria competenza della TARSU (“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”) e TIA (“Tariffa igiene ambientale”).

    I Giudici del TAR Campania, con la sentenza in esame osservano che quello che viene in rilievo è un diritto di credito dell’amministrazione ricorrente, cui corrisponde l’obbligo degli enti delegati alla riscossione della TARSU/TIA di versare su un conto specificamente dedicato le quote di spettanza della Provincia, così come prescritto dalla citata disposizione.

    La qualificazione giuridica di diritto soggettivo della posizione soggettiva dedotta in giudizio dall’Amministrazione provinciale attrae la causa alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

    Non ricorre, infatti, nessuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né sussiste la giurisdizione del giudice tributario.

    Il TAR Campania dichiara inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione.

    Riferimenti normativi: art. 11, D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26; art. 11 cod. proc. amm.

    Anche il Giudice di Pace di Biancavilla, sentenza 30 del 20/01/2012, ha affermato che la TIA non ha natura tributaria e sussiste la competenza del giudice ordinario. 

    Il Giudice di Pace Biancavilla ha affermato che, con l'art. 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, il legislatore, senza possibilità di equivoci, ha stabilito che la natura della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 non è tributaria e che le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

    Detta disposizione recita, invero, "le disposizioni di cui all'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006 n.12 si interpretano nel senso che la natura di tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

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