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Contenzioso tributario. Fino a 3 mila euro, il contribuente può stare in giudizio personalmente

di: Antonino Pernice - del 2015-10-13

Immagine articolo: Contenzioso tributario. Fino a 3 mila euro, il contribuente può stare in giudizio personalmente

Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, dando attuazione alla delega fiscale in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, ha modificato, fra l’altro, l’art.12, d.lgs. 546/1992 (Assistenza tecnica), stabilendo che, a decorrere dal 01/01/2016, viene elevata da 2.582,28 a 3.000,00 euro la soglia al di sotto della quale il contribuente può stare in giudizio personalmente.   Pertanto, il legislatore conferma la regola generale dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica nelle controversie tributarie, salvo i casi di contenzioso di modico valore.    

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  • Per individuare il valore della lite si conferma l’attuale criterio in base al quale esso è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie aventi ad oggetto soltanto l’irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è dato dalla somma delle stesse.      

    Inoltre, nei casi in cui è obbligatoria l’assistenza tecnica, il contribuente può farsi assistere dai dipendenti dei CAF. Tuttavia, i dipendenti dei Caf saranno legittimati a stare in giudizio non per tutte le controversie, ma solo per le liti derivanti da adempimenti effettuati dagli stessi Caf, nella loro attività di assistenza fiscale.   Non tutti i lavoratori dei CAF potranno, poi , stare in giudizio, ma soltanto coloro che possiedono i seguenti requisiti:  

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  • •    diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento universitario), laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza;      

    •    diploma di laurea in Economia ed equipollenti del nuovo ordinamento;      

    •    diploma di Ragioneria;    

    •    abilitazioni professionali correlate (consulenti del lavoro, esperti contabili, commercialisti), rilevanti anche se il difensore non esercita autonomamente l’attività professionale.  La Riforma Fiscale fa dunque emergere tre tipologie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica:      

    •    difensori che possono assistere il contribuente in tutti i contenziosi tributari (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro);      

    •    difensori che possono assistere il contribuente solo nelle controversie vertenti su settori specifici (ad esempio, gli ingegneri per contenziosi catastali);      

    •    difensori che possono assistere il contribuente solo per attività specifiche (è appunto il caso dei dipendenti del Caf per le contestazioni che riguardano le dichiarazioni dei redditi, come 730 e Modello Unico).      

    Per quanto riguarda quest’ultima categoria di difensori, dovrà essere emesso un decreto dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che istituirà un elenco dei soggetti abilitati, ne disciplinerà le modalità di tenuta, ed i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione all’elenco.    

    Si ricorda che la fase del giudizio davanti alla Commissione Tributaria, anche in caso di autodifesa, deve essere necessariamente preceduta dalla mediazione (estesa, dalla riforma, a tutte le controversie, e non solo a quelle inferiori a 20.000 Euro).    

    Considerata la complessità della materia di contenzioso tributario, è molto probabile che il contribuente possa cadere in errore, commettendo delle irregolarità: il Giudice, allora, prima di dichiarare inammissibile il ricorso, dovrà invitare le parti a regolarizzare gli atti e la documentazione, assegnando un termine perentorio che sanerà i vizi con efficacia retroattiva. Il ricorso sarà dichiarato inammissibile solo in caso di mancato adeguamento della parte interessata all’invito. 

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