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IMU e TASI. Quando la legge permette di non pagare i tributi

di: Antonino Pernice - del 2018-01-20

Immagine articolo: IMU e TASI. Quando la legge permette di non pagare i tributi

L’imposta sulla casa è un tributo locale, riscosso dai Comuni secondo aliquote che vengono determinate a livello locale sulla base di una cornice fissata dalla legge nazionale.

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  • Attualmente l’imposta sulla casa è composta dalla Tasi e dall’Imu.

    Il 2011 è stato l’ultimo anno in cui è stato richiesto il pagamento dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili), la tassa sul possesso degli immobili, dal 2012, è stata sostituita dall’IMU.

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  • ABITAZIONE PRINCIPALE. CASI DI ESONERO.

    Sull’abitazione principale non si pagano più né Imu, né Tasi, a eccezione delle case di lusso (A/1, A/8 e A/9).

    Ai fini dell’esonero assume quindi particolare rilievo la definizione di abitazione principale, che la legge individua nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

    Sono esenti anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

    Non si pagano l’Imu e la Tasi neanche nei seguenti casi:

    • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti universitari);

    • gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008;

    • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio;

    • l’immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco, prefettizi);

    • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire.

    ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI E DISABILI

    I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si tratta di un’assimilazione facoltativa demandata alla decisione dei singoli comuni.

    AGEVOLAZIONE PER LE CASE IN COMODATO A FAMILIARI

    E’ ridotto a metà l’imponibile delle case concesse in uso gratuito a genitori o figli.

    È necessario che il comodatario adibisca l’immobile a propria abitazione principale: vi deve cioè fissare la residenza anagrafica e dimorarvi abitualmente.

    Il comodante, da parte sua, deve risiedere nello stesso Comune e non deve possedere altra unità abitativa in tutto il territorio nazionale, fatta salva l’abitazione principale.

    L’Imu e la Tasi quindi si pagano sulla seconda casa.

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