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Nuove scadenze dei versamenti riguardanti la dichiarazione dei redditi. Ecco cosa è cambiato

di: Antonino Pernice - del 2017-06-01

Immagine articolo: Nuove scadenze dei versamenti riguardanti la dichiarazione dei redditi. Ecco cosa è cambiato

(ph. manentscripta.wordpress.com )

Scadenza saldo Irpef, Ires e Irap, cedolare secca e imposta sostitutiva del regime forfettario. Lo scorso anno, il primo appuntamento per il versamento delle imposte sui redditi era fissato per il giorno 16 giugno.

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  • Le nuove disposizioni, di cui al D.L. 193/2016, art.7-quater, commi 19 e 20 (convertito con legge 225/2016), prevedonoche il pagamento del saldo e 1^ acconto va eseguito entro il 30 giugno o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Il versamento del 2^ o unico acconto rimane sempre da versare entro il 30 novembre. Il versamento del saldo e 1^ acconto può essere effettuato a rate, mentre il 2^ acconto non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione.

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  • Perversamenti derivanti da Unico e Irap dei soggetti Ires:

    - il versamento delle imposte relative al saldo e alla 1^ rata di acconto derivanti dai modelli Unico e Irap devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

    Pertanto, per i soggetti Ires “solari“, i termini per il versamento delle imposte sono stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.

    Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16.

    Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.

    In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

    Per i versamenti rateali:

    - si può rateizzare anche solo alcuni importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa;

    - sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda;

    - gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente con codice tributo a parte. I suddetti termini potrebbero subire variazioni in seguito ad eventuali proroghe.

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