Prescrizione della Tarsu e della Tosap dopo la notifica cartella. Importante decisione della Cassazione
di: Antonino Pernice - del 2018-04-13

(ph. www.casertanews.it)
Passati cinque anni, ‘Equitalia’ non può incassare per Tarsu e Tosap. Countdown fatale per ‘Equitalia’.

Conclusi i cinque anni, è prescritta “l’intimazione di pagamento” riguardante “una cartella emessa per Tarsu e Tosap”.
I giudici della Cassazione evidenziano che “la cartella di pagamento, quale presupposto della intimazione di pagamento impugnata, è stata correttamente notificata in data 11.10.2002, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.10.2010”, e legittimamente i giudici di appello hanno applicato “la prescrizione quinquennale, in ipotesi di notifica della cartella di pagamento presupposta divenuta definitiva per mancata impugnazione”.

A questo proposito, bisogna tener presente che “la Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale”.
Peraltro, è stato chiarito che “la definitività del credito per omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini non è equiparabile al giudicato, non potendo quindi trovare applicazione il termine decennale di prescrizione che si riferisce propriamente all’‘actio iudicati’”.
In conclusione, “in tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione del relativo diritto dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, non essendovi in tale ipotesi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’‘actio iudicati’”.
Correttamente, quindi, in questa vicenda è stata rilevata “la prescrizione estintiva del credito tributario in relazione al tempo trascorso tra la data della notifica della cartella di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento, applicando il termine quinquennale”.
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA 6 APRILE 2018, N. 8471
Ritenuto che:
Equitalia Sud S.p.A. ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1550/45/14, con cui la CTR Campania, in controversia riguardante l’impugnazione di una intimazione di pagamento, rigettava l’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza n. 646/9/12 della CTP di Napoli, ravvisando la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta emessa per TARSU e TOSAP, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla società X S.a.s., e annullando l’atto impugnato.
Si è costituita con controricorso la società X.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 e 2593 c.c., con riferimento agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c., atteso che la CTR non terrebbe conto del principio secondo cui l’applicazione del termine prescrizionale discende dalla natura dell’atto cui tale termine deve essere riferito. Ne consegue che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere applicabile al caso di specie l’art. 2948, n. 4, invece dell’art. 2946 c.c. e 2953 c.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., atteso che i giudici di appello, disattendendo l’eccezione preliminare sollevata dalla società concessionaria, avrebbero ritenuto ammissibile l’impugnativa promossa dalla società contribuente avverso l’intimazione di pagamento, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 19 comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli atti diversi da quelli indicati nel predetto articolo non sono autonomamente impugnabili.
3. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso.
3.1. La censura è infondata.
In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definitiva (nella specie, atto recante l’intimazione di pagamento) è una facoltà non un onere, costituendo una estensione di tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 (Cass. n. 2616 del 2015; Cass. n. 4513 del 2009; Cass. n. 14675 del 2016).
La CTR ha, pertanto, correttamente ritenuto ammissibile l’impugnazione della intimazione di pagamento, con la conseguenza che sotto questo specifico profilo nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata.
4. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.
Non è contestato in atti che la cartella di pagamento, quale presupposto della intimazione di pagamento impugnata, è stata correttamente notificata in data 11.10.2002, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.10.2010.
Parte ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, in ipotesi di notifica della cartella di pagamento presupposta divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Questa Corte ha chiarito che: “La Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4, c.c.” (Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 20213 del 2015; Cass. S.U. n. 23397 del 2016).
Orbene, per postulare l’applicabilità nella specie di causa del termine di prescrizione decennale, la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere antecedente all’emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.
La giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU (Cass. n. 4283 del 2010, Cass. n. 24679 del 2011) ha chiarito che la definitività del credito per omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini non è equiparabile al giudicato, non potendo quindi trovare applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. che si riferisce propriamente all’“actio iudicati” (Cass. n. 26942 del 2017).
Si è, infatti, affermato che: “In tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione del relativo diritto dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, non essendovi in tale ipotesi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c.” (Cass. n. 28576 del 2017; v. Cass. Sez. Un. n. 25790 del 2009).
La sentenza impugnata ha colto correttamente il rilievo della prescrizione estintiva del credito tributario in relazione al tempo trascorso tra la data della notifica della cartella di pagamento – essendo effettivamente tale fatto pacifico, avendone dato atto la stessa parte ricorrente – e la data di notifica della intimazione di pagamento, applicando il termine quinquennale, in conformità all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo al tempo trascorso.
5. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM - La Corte rigetta il ricorso
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2300, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Si è, infatti, affermato che: “In tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione del relativo diritto dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, non essendovi in tale ipotesi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c.” (Cass. n. 28576 del 2017; v. Cass. Sez. Un. n. 25790 del 2009).