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Elezioni Amministrative, quando la legge regionale garantisce l'instabilità di governo delle Città

del 2023-06-05

Immagine articolo: Elezioni Amministrative, quando la legge regionale garantisce l'instabilità di governo delle Città

E’ da poco calato il sipario sulla campagna elettorale, ma lo scenario politico amministrativo che si è determinato in alcune realtà, non garantisce ai Sindaci eletti una maggioranza politica salda e, pertanto, non offre un panorama rassicurante per la stabilità di governo. Detta situazione è stata determinata dall’attribuzione al Sindaco, cosiddetto “ miglior perdente” , la cui lista o gruppo di liste collegate ha superato il 50 + 1 % dei voti, della maggioranza dei seggi.

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  • La Legge Regionale Siciliana n. 35 del 15-9-1997 dispone, difatti, che qualora le liste non collegate al Sindaco vincente ottengano oltre il 50% dei voti ad esse vengono attribuite il 60% dei seggi, con arrotondamento alla unità superiore se il decimale è superiore a 50 centesimi,  mentre il restante 40% viene attribuito alle liste collegate al Sindaco vincente.

    In alcuni comuni della zona (Menfi e Santa Ninfa) si è verificato proprio questo fatto. Nel comune di Santa Ninfa, il cui Consiglio è composto da 12  consiglieri, la lista del Sindaco perdente , che di diritto viene eletto consigliere, ha ottenuto oltre il 50% dei voti e, pertanto,  secondo i criteri della L.R. suddetta, alla lista spettano n. 7 consiglieri ( 60%di 12= 7,2) ed al Sindaco vincente n. 5 consiglieri ( 40% di 12= 4,8).

    Per una errata interpretazione di una circolare regionale nel Comune di Santa Ninfa sono stati attribuiti 8 consiglieri alla lista collegata al Sindaco perdente (cioè i 2/3 e non il 60%) e 4 Consiglieri alle liste del Sindaco vincente ( cioè 1/3 dei seggi e non il 40%). A prescindere, comunque, del calcolo errato a cui si può porre rimedio nelle opportune sedi, si vuole evidenziare in questa sede che il sistema elettorale siciliano presenta un vulnus che deve essere corretto per garantire la governabilità dell’Ente locale.

    L’art. 2 della L.R. 37 del 1997 al 3 comma così dispone “Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta”.

    La possibilità del voto disgiunto, concedendo agli elettori la possibilità di esprimere la propria preferenza per un Sindaco e contestualmente votare una lista ad esso opposta, se da un lato può essere considerata espressione di massima libertà nella scelta della propria rappresentanza, dall’altro lato si pone come una sorta di “ spada di Damocle” pendente sulla testa del Sindaco vincente che per poter realizzare  il proprio programma elettorale,  potrebbe essere costretto a scendere a patti con chi è risultato, di fatto, perdente.

    Sarebbe sufficiente, nei comuni sotto i 15000 abitanti, non consentire all’elettore il voto disgiunto ed attribuire così al Sindaco vincente il 60% dei seggi ed alle liste del Sindaco perdente il 40% dei seggi. Ciò rappresenterebbe il punto di equilibrio  tra i contrapposti valori della governabilità dell’ente locale e della tutela delle minoranze. Diversamente, potremmo continuare ad assistere nei Comuni alle difficoltà di realizzare opere, progetti e servizi appesantendo sempre  di più lo sviluppo territoriale da più parti sbandierato.

    Dr. Livio Elia Maggio, Segretario Comunale

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