Dall’8 di dicembre parte il cashback, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici. Fino a 150 euro di rimborsi sul mese di dicembre.
del 2020-12-01
Dall’8 di dicembre parte il cashback, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante e si potranno avere fino a 150 euro di rimborsi sul mese di dicembre. Gli acquisti dovranno però essere effettuati nei negozi fisici, così, quindi non si terrà conto delle compere fatte sul web.
L’obiettivo è fare in modo che si paghino con i vari sistemi elettronici anche le spese minute, per esempio quelle del bar. Ci sarà una convenienza anche per i negozianti che avranno un beneficio in termini di credito di imposta e di una minor spesa nei confronti degli Istituti bancari e finanziari.
Per avere diritto al bonus del 10%, che è su base volontaria, bisognerà scaricare l’app “Io” e autentificandola con lo spid, associare il proprio codice fiscale a uno o più strumenti di moneta elettronica e indicare l’Iban su cui ottenere il rimborso.
Altra novità è che dal primo dicembre, ci si può registrare sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e una volta inserito il proprio codice fiscale occorre memorizzare il codice lotteria che si riceve e mostrarlo agli esercenti, che dovranno quindi registrarlo prima di emettere lo scontrino. I nuovi registratori telematici associano il codice agli scontrini e permettono all’acquirente di partecipare alla lotteria.
I premi sono diversi, sono previsti stando alle novità dalla Legge di Bilancio 2021, sette estrazioni settimanali, con premi da 5.000 euro, tre premi da 30.000 euro ogni mese e un premio di 1 milione di euro ogni anno per il consumatore. La lotteria partirà dal primo gennaio 2021.
La raccomandazione è quella di utilizzare i vari sistemi di pagamento elettronici di cui si è in possesso, non solo per accedere a questi importanti bonus ma anche per garantire una minor circolazione di contante che offre innumerevoli vantaggi per tutti, non ultima la lotta all’evasione fiscale.
I rimborsi attribuiti dal cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.