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Banca di Credito Cooperativo Toniolo resta a “mani vuote”. Tar Palermo da ragione al Comune di Castelvetrano

del 2023-10-30

Immagine articolo: Banca di Credito Cooperativo Toniolo resta a “mani vuote”. Tar Palermo da ragione al Comune di Castelvetrano

Il TAR di Palermo da ragione al Comune di Castelvetrano in un contenzioso intrapreso dalla Banca di Credito Toniolo. 

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  • Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo che, con sentenza della scorsa settimana, ha posto fine al contenzioso intrapreso dalla Banca di Credito Toniolo contro il Comune di Castelvetrano.

    I fatti hanno origine dal mancato pagamento di un mutuo di oltre un milione di euro da parte di una Ditta che con quei soldi aveva costruito un opificio su aree artigianali in proprietà comunale, concessele in diritto di superficie.

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  • La Banca, infatti, per recuperare le somme erogate e non pagate dalla Ditta ha fatto causa al Comune che, in forza del contratto, sarebbe dovuto diventare proprietario del bene immobile edificato sul terreno in forza della c.d. accessione invertita, per cui avrebbe dovuto sostituirsi alla Ditta debitrice e pagare il mutuo come previsto nel contratto tipo che era stato sottoscritto nel lontano 2005 per le concessioni del diritto di superficie nelle aree artigianali del territorio comunale.

    Infatti, la Banca ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere una sentenza che prendesse atto dell’intervenuta decadenza dal contratto di concessione superficiaria del 27.12.2005, stipulato tra il Comune di Castelvetrano e la Ditta, a causa del grave inadempimento di quest’ultima, con conseguente estinzione del diritto di superficie dell’area di mq 4.500 circa in proprietà Comunale e condannare l’Ente, subentrato al contratto di mutuo, al pagamento di € 986.540,10, oltre interessi al tasso convenzionale del 3,62% dal 29.10.2010 e fino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno di € 50.000,00, con gli interessi fino alla data del pagamento.

    L’Avv. Francesco Vasile, che ha difeso il Comune di Castelvetrano in detta causa, ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo, tra le altre difese di merito, l’inammissibilità del ricorso in quanto la Ditta superficiaria era stata dichiarata fallita e il bene venduto all’asta dal Tribunale di Marsala proprio in forza del pignoramento dalla B.C.C. Toniolo di San Cataldo, per cui la garanzia ipotecaria a suo tempo accesa a seguito del mutuo fondiario si era estinta.

    Peraltro, nel contratto di mutuo fondiario del 2006 erogato dalla Banca al privato non è dato rinvenire la sottoscrizione dal legale rappresentante pro tempore del Comune a garanzia dell’acceso rapporto bancario, né vi erano provvedimenti amministrativi validi ed efficaci ad impegnare le somme sul bilancio del Comune, secondo le rigide condizioni contenute nell’art. 207 del citato D.lgs n. 267/2000, per il rilascio, da parte degli Enti locali, di garanzie fideiussorie in favore di terzi per mutui destinati a scopi pubblicistici.

    Si chiude, quindi, un altro capitolo fonte di possibili e rilevanti danni per l’Ente locale.

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