Castelvetrano, Comune vince in appello: respinto il ricorso della funzionaria sulla progressione economica
di: Redazione - del 2026-10-05

La Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, ha dato ragione al Comune di Castelvetrano nella controversia che lo opponeva ad una funzionaria, dipendente della Polizia Municipale locale. Con la sentenza n. 1078/2026, depositata in udienza, il collegio ha confermato integralmente la sentenza di primo gradon. 753/2023 del Tribunale di Marsala, respingendo l’appello della funzionaria.

La vicenda nasce dalla richiesta della dipendente di ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale nella categoria “D/4” (in luogo della “D/3”), con decorrenza retroattiva, e il conseguente pagamento delle differenze retributive maturate a partire dall’1.10.2007. La pretesa si fondava sull’esecuzione del giudicato del TAR Sicilia che aveva riconosciuto alla dipendente la qualifica di “Funzionario Area di Vigilanza - Cat. D3” con efficacia retroattiva.
Dopo un articolato percorso processuale - che ha coinvolto Tribunale ordinario, TAR e un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione - il Tribunale di Marsala aveva dichiarato il ricorso inammissibile.

La difesa del Comune, affidata all’avv. Francesco Vasile (nella foto in copertina) ha sostenuto due profili principali. In primo luogo, la acquiescenza della dipendente: avendo sottoscritto senza riserve il contratto individuale di lavoro che le attribuiva la posizione “D/3”, la dipendente ha rinunciato a impugnare il provvedimento, con conseguente decadenza da ogni ulteriore pretesa economica. In secondo luogo, il principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione: la retrodatazione “giuridica” di un inquadramento non comporta la retroattività degli effetti economici, che discendono solo dall’effettivo svolgimento della prestazione di maggior valore.
L'Avv. Vasile, in sede di difesa, ha inoltre rilevato che la progressione in “D/4” richiedeva una valutazione positiva del dirigente e un’apposita contrattazione decentrata per lo stanziamento delle risorse, incombenti mai espletati. Quanto all’eventuale danno da perdita di chance, è stata evidenziata dalla difesa dell’Ente la carenza della prova del nesso causale, che la giurisprudenza richiede in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza”.
Per l’Amministrazione comunale la pronuncia consolida la correttezza del proprio operato ed evita l’esborso delle differenze retributive richieste. Per la funzionaria, oltre al rigetto definitivo della domanda, la Corte ha disposto la condanna alle spese di lite.
Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria, conclusasi con la vittoria dell'Ente e la reiezione delle pretese economiche avanzate dalla funzionaria, che ha offerto l'occasione per fare chiarezza su una controversa questione giuridica.












