Mancato versamento tassa di soggiorno. Albergatore assolto da accusa di peculato
del 2023-01-26
(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)
La terza sezione penale del Tribunale di Palermo ha assolto - con formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” - il gestore di una struttura alberghiera di Mondello, G.N., addirittura 90enne, dal reato di peculato, contestatogli per avere omesso - a dire dell’accusa - di non versare al Comune di Palermo la tassa di soggiorno riscossa, nell’interesse di quest’ultimo, dai turisti ospiti dell’hotel.
In particolare, l’albergatore - considerato come incaricato di pubblico servizio nello svolgimento della predetta attività - era imputato per non aver versato al predetto Ente la tassa di soggiorno riscossa per una pluralità di anni (dal 2015 al 2019) e, per questo motivo, rischiava la condanna per un reato punito con la pena della reclusione fino a dieci anni e sei mesi.
A complicare la vicenda, interveniva l’entrata in vigore del D.L. 34/2020, con cui è stato stabilito che “il mancato versamento da parte del gestore di una struttura alberghiera della tassa di soggiorno non potesse integrare il reato di peculato ma, viceversa, dovesse considerarsi integrante un mero illecito amministrativo, quantomeno per i fatti verificatisi successivamente al 19 Maggio 2020.”
Paradossalmente, la conseguenza di questo intervento legislativo è stata che, mentre tutte le condotte di mancato versamento delle imposte di soggiorno commesse successivamente alla data di operatività della detta normativa venivano certamente considerate come depenalizzate, lo stesso non poteva dirsi (con assoluta certezza) anche per quelle commesse antecedentemente al 19 Maggio 2020 che, secondo alcune pronunce, rientravano ancora nell’ambito del peculato.
Tuttavia, con la pronuncia dei giorni scorsi, il Tribunale di Palermo ha accolto la tesi del difensore dell’imputato, l’avvocato Ignazio Cardinale di Castelvetrano, il quale - richiamando il c.d. “decreto fisco-lavoro” ed una recente sentenza della Corte di Cassazione (Febbraio 2022) – ha sostenuto l’impossibilità di qualificare la condotta del proprio assistito come integrante il reato di peculato atteso che la stessa, anche se accertata, poteva - tutt’al più - ricadere nell’ambito di un illecito amministrativo, considerata la necessità di qualificare il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e non già come incaricato di pubblico servizio.