• A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • outlet del mobile A3bis fino al 21 marzo
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Spazio disponibile R1

Ostruire ingresso di un cortile condominiale o Parcheggiare in doppia fila? Ecco cosa può costare

di: Avv. Rizzo - del 2020-02-07

Immagine articolo: Ostruire ingresso di un cortile condominiale o Parcheggiare in doppia fila? Ecco cosa può costare

Parcheggio in doppia fila? Integra il reato di violenza privata?. Ne abbiamo chiesto di più, nell'ambito della rubrica "Il diritto in pillole" all'Avvocato Giovanni Rizzo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Avv. è una condotta penalmente punibile?

    "Certamente. Partiamo da un assunto importante ossia che parcheggiare in doppia fila o ostruire ingresso di un cortile condominiale o di un passo carrabile, e' anzitutto comportamento maleducato e irrispettoso dei diritti altrui. Oltre a cio' pero' un comportamento del genere puo' integrare un vero e proprio Reato penale punito con l' arresto."

  • h7 immobiliare catalanotto
  • Anche una Sentenza recentissima ne ha affrontato alcuni punti. Conferma?

    "Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:"Chi impedisce alle altre automobili di accedere al cortile comune risponde del reato di violenza privata prevista e punota dall' art 610. c.p. ( sentenza 19 dicembre 2019, n. 51236 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.)  La norma dispone che "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa sia punito con la pena della reclusione fino a quattro anni, aumentata nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p.

    Secondo gli ermellini, infatti, per quanto attiene la configurabilità del reato di cui all'art. 610 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della sussistenza della fattispecie, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. pen., Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 29261; Cass. pen., Sez. V, 13 aprile 2017, n. 48369). 

    Con tale decisione la Corte di Cassazione conferma l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ritenuto oramai assolutamente dominante, che si inserisce in un fenomeno in crescente aumento, che vede dette condotte punibili non solo nel caso in cui il soggetto agente impedisca l'accesso ad un cortile comune ma anche qualora parcheggi in doppia fila impedendo alla vettura regolarmente parcheggiata di uscire dal parcheggio o impedisca accesso a passo carrabile."

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

    Arredo Gulotta P1