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Doppio cognome: la pronuncia della Corte Costituzionale, le sue conseguenze e uno sguardo al resto d’Europa

di: Avv. Roberta Gaggiotti - del 2022-05-03

Immagine articolo: Doppio cognome: la pronuncia della Corte Costituzionale, le sue conseguenze e uno sguardo al resto d’Europa

Oggi nella rubrica “pillole di diritto” cerchiamo di fare chiarezza sul tema, assai dibattuto in questi giorni, del cosiddetto “doppio cognome”.

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  • Com’è noto, con una recente pronuncia del 27/04/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli nati sia nel matrimonio, sia fuori dal matrimonio e anche a quelli adottivi.

    Invero, non si tratta della possibilità di attribuire il doppio cognome, diritto già riconosciuto in Italia dal 2016, ma soltanto ove concordemente scelto da entrambi i genitori, bensì della censura del divieto di attribuzione del solo cognome materno e dell’automatica assegnazione di quello paterno.

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  • In particolare la Corte ha ritenuto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 117 Cost., nonché con gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, l’art. 261 co. 1 c.c., che non consente ai genitori di attribuire concordemente al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, in luogo di quello di entrambi i genitori.

    Tale assetto normativo è stato ritenuto dalla Consulta discriminatorio, in contrasto con il principio costituzionale e convenzionale di eguaglianza, nonché lesiva dell’interesse fondamentale del figlio all’identità personale.

    Per effetto di siffatta pronuncia, viene meno l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno e il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito, salvo il caso in cui gli stessi non decidano concordemente di attribuire soltanto uno dei due cognomi.

    In altri termini saranno i genitori a scegliere di comune accordo se attribuire entrambi i propri cognomi e in che ordine, ovvero se attribuirne uno solo di essi, che sia quello materno o paterno. In caso di contrasto resta salvo l’intervento del giudice. La Corte Costituzionale, inoltre, ha sollecitato il legislatore ad intervenire per colmare la lacuna derivante dalla propria pronuncia.

    A tal riguardo, invero, risultano già in fase di approvazione diversi disegni di legge, aventi l’obiettivo di regolamentare gli aspetti e i nodi più problematici del nuovo sistema del “doppio cognome”, primo fra tutti il problema del paventato rischio di proliferazione dei cognomi nel corso delle generazioni.

    Sul punto è sufficiente, invero, tenere in considerazione i correttivi adottati in numerosi paesi europei e non, in cui già da molto tempo - e, in certi casi, tradizionalmente - vige il sistema del doppio cognome e, con esso, il diritto di attribuire ai propri figli il cognome paterno, materno o entrambi.

    Così, solo per presentare qualche esempio, in Spagna, i figli di genitori con doppio cognome prendono soltanto il primo cognome di ciascun genitore, mentre in Portogallo i genitori possono trasmettere liberamente fino a un massimo di quattro cognomi. In quasi tutti i Paesi europei, inoltre, è ammessa la possibilità di scelta del cognome, nonché la facoltà di attribuzione del solo cognome materno.

    La Corte Costituzionale, pertanto, ha eliminato un automatismo ritenuto in contrasto con il divieto di discriminazioni basate sul sesso, superando così un antico retaggio e allineando l’Italia a molti altri Paesi europei.

    I principi espressi nella recente sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, hanno già trovato immediata applicazione nell’ambito di un recentissimo provvedimento con cui il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva il riconoscimento per il figlio anche del cognome materno nonostante l’opposizione del padre.

    Il Tribunale, richiamando proprio la pronuncia della Consulta, ha per la prima volta ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile la modifica dello stato di nascita del minore con l’aggiunta del cognome materno.

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