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La tutela giuridica degli animali d’affezione

di: Avv. Roberta Gaggiotti - del 2021-10-27

Immagine articolo: La tutela giuridica degli animali d’affezione

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (Mahatma Gandhi): cosa prevede il nostro ordinamento giuridico al riguardo?

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  • La tutela degli animali è un argomento storicamente sottovalutato nel nostro ordinamento, in cui solo in tempi relativamente recenti sono state introdotte delle misure repressive più adeguate ma, come si vedrà, non ancora del tutto soddisfacenti.

    A livello sovranazionale, già il 25/10/1978 veniva approvata a Parigi dall’U.N.E.S.C.O. la “Dichiarazione Universale dei diritti degli animali”, un atto che, pur privo di carattere vincolante, costituisce un bellissimo e, per quei tempi, innovativo inno alla tutela della vita in tutte le sue forme, proclamando che “ogni animale ha diritto al rispetto” (art.2), che “l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante” (art. 6), che “ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita” (art. 11) ed infine che “i diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo” (art. 14).

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  • Circa un decennio più tardi, il 13/11/1987, è stata sottoscritta a Strasburgo la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. Sulla scorta degli approdi giuridici e sociali consacrati anche in detti documenti sovranazionali, è stata emanata nel 2004 la legge n. 189 recante “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, mediante la quale la tutela degli animali ha fatto un significativo e atteso passo avanti, attraverso l’introduzione nel codice penale del titolo IX bis, intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.

    Tale riforma è stata da molti criticata poiché con la stessa gli animali vengono tutelati, si dice, soltanto in via “mediata”, nel senso che, invece di tutelare penalmente in modo diretto e incondizionato il benessere degli animali, si proteggono dichiaratamente i sentimenti che l’uomo nutre verso di essi e, quindi, le sensazioni che l’uomo medio prova dinnanzi a condotte qualificate come reato: un’ottica ancora troppo antropocentrica rispetto all’attenzione mostrata per il tema in ambito sovranazionale ma anche sociale. 

    Ad ogni modo, il titolo IX bis del Codice Penale, prevede i reati di: “Uccisione di animali” (Art. 544 bis c.p.) commesso “per crudeltà o senza necessità”; “Maltrattamento di animali” (Art. 544 ter c.p.), che punisce “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, o a comportamenti, lavori o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” ma anche “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”; “Spettacoli o manifestazioni vietati” (Art. 544-quater c.p.) e “Divieto di combattimento tra animali” (art. 544 quinquies c.p.).

    Tutti questi reati sono perseguibili d’ufficio, durante le indagini può essere disposto il sequestro degli animali e alla condanna segue, come pena accessoria, la confisca degli stessi. In questo ultimo senso, hanno un ruolo fondamentale gli enti e le associazioni animaliste, poiché, ai sensi dell’art. 19 quater delle disposizioni di coord. e trans. al c.p., gli animali confiscati o sequestrati dalla Polizia Giudiziaria, sono affidati ad associazioni od enti individuati con Decreto del Ministro della Salute, che ne facciano richiesta.

    Soprattutto in caso di sequestro, l’immediata reperibilità e disponibilità di strutture disposte ad accogliere gli animali e mezzi per il loro trasporto sono elementi imprescindibili se si vuole evitare di condurre gli inquirenti alla inaccettabile decisione di affidare gli animali allo stesso indagato.

    Vi è da precisare, inoltre, che ai sensi dell’art.19 ter disp. coord. e trans. c.p., la disciplina del Titolo IX bis non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, zoo, circhi e da altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni: anche una così ampia e indefinita deroga è stata reputata eccessivamente antropocentrica.

    È prevista inoltre, con natura di contravvenzione, la fattispecie di “Abbandono di animali” (art. 727 c.p.) che comprende, oltre a quella di “abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”, anche la condotta di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”, nonché il reato di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis c.p.).

    Nell’applicazione pratica, comunque, la giurisprudenza ha mostrato una grande attenzione verso il benessere degli animali d’affezione, riconducendo nel delitto di maltrattamenti, ad esempio, il taglio delle piume principali degli uccelli (Cass. 29510/2019), il trasporto di cani in condizioni disumane (Cass. 16755/2019), il taglio della coda del cane non necessario, ma dettato solo da ragioni “estetiche” (Cass. 4876/2019), le percosse a “scopi educativi” (Cass. 44554/2018), la condotta di lasciare il cane chiuso in macchina per ore (Cass. 36713/2021), la detenzione di gatti in stato di sovraffollamento e di scarsa igiene (Cass. 1510/2019).

    Sebbene la giurisprudenza mostri una notevole sensibilità e apertura, da più parti si manifesta l’esigenza di una radicale riforma dell’impianto normativo, a partire dal bene giuridico dichiaratamente tutelato, auspicandosi che sia costituito direttamente dal benessere degli animali, per passare attraverso un inasprimento sanzionatorio, soprattutto per i casi di abbandono, fino all’inserimento nella Carta Costituzionale della “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi” oltre che di un’espressa riserva di legge su “modi e forme di tutela degli animali”, come espressamente previsto da un Disegno di Legge Costituzionale approvato al Senato lo scorso giugno.

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