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Possibile la multa per eccesso di velocità per aver superato il limite di 0,1 km/h? La Cassazione si occupa dell’argomento

di: Avv.Marinella Amodeo - del 2018-02-23

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Il codice della strada prevede specifici limiti di velocità al cui superamento conseguono determinate sanzioni.

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  • L’art 142 del codice della strada individua in maniera puntuale tali limiti:

    • 130Km/h per le autostrade;
    • 110km/h per le strade extraurbane principali;
    • 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
    • 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano.
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  • Tali limiti di velocità, com’è noto, possono essere modificati in relazione al tratto di strada al quale si riferiscono, o a causa delle condizioni atmosferiche che, limitando la visibilità, impongono una diminuzione dei limiti prefissati.

    Chi non rispetta i limiti di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, alla decurtazione dei punti dalla patente, o, in casi di eccessiva velocità, anche alla sospensione della patente sino a giungere, in casi particolari, alla revoca della stessa.

    TOLLERANZA DEL 5%

    L’art. 354 del Regolamento al Codice della Strada prevede che alla velocità rilevata attraverso apparecchiature elettroniche (autovelox), debba essere applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h.

    Se nonostante la riduzione del 5%, la velocità è comunque superiore ai limiti determinati dall’art 142 c.d.s., la legge prevede l’applicazione della sanzione.

    Ma se superiamo il limite di soli 0,1 km/h la sanzione si applica?

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 3781 del 15 febbraio 2018, è intervenuta sull’argomento dissipando ogni dubbio.

    A norma dell’art. 142 del codice della strada, comma 7, chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €169.

    L’articolo in questione, come vediamo, si limita ad indicare la velocità che non deve essere superata, lasciando non pochi dubbi interpretativi sulla sanzionabilità di minimi sforamenti alla velocità massima indicata.

    La Corte, intervenuta sull’argomento,  ha ritenuto che anche il superamento minimo di 0,1 km/h, al netto della tolleranza del 5%, determina la legittimità della sanzione e l’automobilista sarà tenuto al pagamento della multa.

    Nell’ordinanza in commento, l’automobilita è stato costretto a pagare una pesante sanzione, per aver superato il limite di velocità di 10,1 km/h, passando così, dallo scaglione indicato dal comma 7 a quello indicato nel comma 8 che prevede il pagamento di una multa da € 169 a € 680, oltre alla decurtazione dei punti dalla patente.

    Per la Cassazione, dunque, la previsione legislativa di diversi scaglioni di velocità ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate e la struttura della norma con la precisa indicazione “non oltre..km/h” assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio da uno scaglione all’altro, con la conseguenza dell’applicazione della sanzione corrispondente.

    Nulla da fare, dunque, per l’automobilista che aveva fatto ricorso al Giudice di Pace, giungendo sino alla Corte di Cassazione che ha confermato la sanzione applicata.

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