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Attenzione agli avvisi di giacenza: dopo dieci giorni la notifica si considera eseguita

di: Simona Amodeo - del 2018-03-15

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Molti ritengono che non ritirare una raccomandata salvi il destinatario dal suo contenuto, ma non è così.

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  • Tutte le volte in cui il postino non trova a casa il destinarlo o altro soggetto di famiglia a cui poter consegnare una raccomandata, lascia l’avviso di giacenza con l’indicazione che il plico rimarrà depositato presso l’ufficio postale per 30 giorni o nel caso di atti giudiziari per dieci giorni.

    Allo scadere del termine, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata, scatta la compiuta giacenza, cioè l’atto si considera conosciuto dal destinatario.

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  • Ma da quando la notifica si intende perfezionata ai fini dell’impugnazione?

    Come sappiamo, spesso le raccomandate contengono atti provenienti dall’Agente della riscossione (Equitalia o Riscossione Sicilia s.p.a.), trattandosi di cartelle esattoriali che possono riguardare multe, contributi inps o inail, tasse o tributi statali o comunali, le quali, ricorrendone i presupposti possono essere impugnate, nei termini di 30, 40 0 60 giorni, a seconda della natura dell’atto.

    La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 4049/2018 affermando che in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata, a mezzo posta, di un avviso di accertamento, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza.

    Tale indirizzo è stato confermato anche dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19958/2017) laddove ha escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico presso l’ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatari0 la scelta del momento dal quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato.

    Ne consegue, che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine,  non può considerarsi fiscalmente rilevante.

    Pertanto, il termine per impugnare comincerà a decorrere dopo 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza, oppure prima dei 10 giorni, qualora l’interessato abbia provveduto a ritirare il plico presso l’ufficio.

    Ciò significa che se l’interessato ritira l’atto entro 30 giorni, ma decorsi i primi dieci, i termini per impugnare l’atto sono già cominciati a decorrere dall’undicesimo giorno di deposito presso l’ufficio.

    Di conseguenza, una volta ricevuto l’avviso di giacenza è opportuno recarsi prima possibile e comunque entro dieci giorni presso l’ufficio per ritirare l’atto, in modo da verificare, con la consulenza di un legale, se ricorrono i presupposti per impugnare l’atto.

    Cosa sarà arrivato?

    Quando riceviamo un avviso di giacenza (che si presenta, spesso, sotto forma di scontrino bianco) ci chiediamo cosa possa essere arrivato.

    Sebbene non possiamo conoscere in anticipo l’esatto contenuto dell’atto prima del suo ritiro, possiamo sapere a quale tipologia appartiene.

    Soccorre, infatti, in nostro aiuto il codice di raccomandata indicato sull’avviso di giacenza.

    Attraverso l’analisi delle prime due/tre cifre del codice è possibile identificare la tipologia di atto.

    In particolare:

    • Codici 12,13,14: individuano una raccomandata semplice, dunque non si tratta di multe o cartelle esattoriali;

    • Codici 76, 77, 78, 79: indicano quasi sicuramente una multa o un atto giudiziario (dunque  anche eventualmente un provvedimento notificato da un Tribunale, una citazione, un giudizio);

    • Codici 612, 613, 614, 615: generalmente si tratta di raccomandate di comunicazione provenienti da banche o da altro istituto di credito;

    • Codice 649, 669: si potrebbe trattare di trasmissioni carte e bancomat da parte delle banche, di comunicazione da parte di altre aziende (ad esempio si è verificato in alcuni casi che si trattasse di richiami per l’auto da parte della casa madre);

    • Codice 670: questo codice indica con certezza una cartella Equitalia; ma si tenga presente che è anche capitato che le cartelle arrivino con codice 689, ovvero un codice generale delle Poste che potrebbe nascondere qualsiasi altro atto, compresa una cartella esattoriale;

    • Codice 650: questo è il codice che identifica le comunicazioni o gli atti provenienti dall’INPS.  

    Dott.ssa Simona Amodeo
    +393204891485

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