Avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nullo? Ecco quando si verifica
di: Antonino Pernice - del 2015-04-10
L’avviso di accertamento non sottoscritto dal capo dell’ufficio, ma da altro impiegato alla carriera direttiva è nullo, salvo che l’Agenzia delle Entrate non provi il rilascio di una delega di firma.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale Milano, con la sentenza n.4/22/14. Il contribuente ha ottenuto l’annullamento di quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e IRAP per il 2007 in quanto il giudice tributario ha ravvisato il difetto di sottoscrizione lamentato con il ricorso.
Nella specie gli avvisi sono stati firmati da un impiegato alla carriera direttiva e non dal direttore del locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate; circostanza che si è rivelata fatale per l’amministrazione, non avendo questa dimostrato, come invece era suo onere, “l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”. La motivazione della sentenza emessa dei giudici milanesi si basa sull’insegnamento della Cassazione: ·
- la sentenza n.17400/2012 ha chiarito come la sottoscrizione dell’atto impositivo sia presupposto indefettibile per l’esistenza dello stesso, con la puntualizzazione che “il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio”; ·
-la sentenza n.14942/2013, nel riaffermare la nullità dell’atto impositivo ove non sottoscritto dal Capo dell’ufficio, statuisce che “incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”, ciò che, secondo la CTP di Milano, non è accaduto nel caso sottoposto alla sua attenzione.
L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in complessive 1.000 euro). 2015 04 10 (Segnalazione di Antonino Pernice)