Divieto trasferimento denaro contante superiore a 999,99 euro. I pagamenti “in modo frazionato sotto soglia”
di: Antonino Pernice - del 2015-05-08
L’art.49, d.lgs. 231/2007 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) prevede che “1. E' vietato il trasferimento di denaro contante …….., effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a.,………”.
Aggiornamento importo:
• ad €.5.000,00 dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
• ad €.2.500,00 dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
• ad €.1.000,00 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’art.1, 2^ c., lett. m), d.lgs. 231/2007, prevede che per "operazione frazionata" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Al riguardo si evidenzia che il termine dei 7 giorni è irrilevante. Infatti, la lettera di questa disposizione aveva indotto alcuni professionisti a tener conto esclusivamente del termine dei 7 giorni per poter considerare un’operazione frazionata o meno.
Tuttavia, questa interpretazione deve ritenersi errata, anche in considerazione dei recenti chiarimenti del MEF.
Il fatto di frazionare il pagamento a scadenze superiori a 7 giorni non esclude la violazione della disciplina antiriciclaggio.
Tuttavia, l’irrilevanza del termine dei 7 giorni non preclude, di per sé, la possibilità di ricorrere al pagamento rateale.
Infatti, devono comunque ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale.
È ammesso il frazionamento solo quando sia già previsto dalla prassi commerciale in uso oppure vi è un contratto sottoscritto tra le parti con il quale si prevede il pagamento rateale degli importi. Questo è quanto è stato previsto dal Consiglio di Stato nel 1995 (Parere 1504/1995, Sezione III), e costantemente richiamato nei chiarimenti e nelle circolari che nel tempo sono state emesse dalle Autorità di settore.
Quindi, è possibile, per l’acquirente, decidere di pagare l’intero importo a rate, ma, in questo caso, le parti dovrebbero sottoscrivere un accordo per il pagamento rateale o dovrebbero annotare la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore dovrebbe rilasciare quietanza firmata e datata.
Tuttavia, è da ricordare che resta fermo il potere dell’Amministrazione Finanziaria di ritenere l’operazione artificiosamente frazionata.
Non risulta quindi sempre sufficiente l’esistenza di un semplice accordo scritto tra le parti con il quale vengono concordate specifiche scadenze di pagamento: sarà infatti necessario valutare sempre il caso concreto, al fine di poter verificare se vi è un intento elusivo.
Ad esempio è da ritenere ammissibile il pagamento di una fattura da 6.000 euro in 3 rate da 2.000 euro ognuna, pagando, ogni mese, 900 euro in contanti, e 1.100 euro con assegno bancario, purché ciò sia frutto di un accordo tra le parti e se ne possa dare prova documentale.
Il pagamento rateale, frutto di prassi commerciali, deve ritenersi ammesso e, grazie al parziale pagamento con strumenti tracciabili, la soglia massima per i trasferimenti in contanti non è superata.