Niente ICI se l'area è destinata a verde pubblico attrezzato
di: Antonino Pernice - del 2015-05-13
(ph. http://cedri-lissone.over-blog.com)
Nel caso esaminato dalla Cassazione la questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica a “verde pubblico” sottragga l’area al regime fiscale dei suoli edificabile ai fini dell’ICI.
Secondo la Cassazione, un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come incontroverso nel caso di specie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del DLgs. N.504/1992, art. 1, 2^ c., e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione. (Cass, Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008).
Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal DLgs. n.504/1992, artt.1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero – quale criterio meramente suppletivo, – in base alle effettive possibilità di edificazione.
Deve, quindi, negarsi la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a “verde pubblico attrezzato” in quanto tale destinazione è preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione e le trasformazioni, se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (Cfr Cass., 1A, 20 novembre 2006 n. 24585; Cass., 11741/2006; Cass., 1A: 29 maggio 2001 n. 7258).
Pertanto, come nella fattispecie, “ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione” (Cass. 14 giugno 2007 n. 13917).