Importanti novità per i congedi e indennità di maternità. Ecco cos'è cambiato
di: Gaspare Martino - del 2015-07-21
(ph. scuoladisicurezza.it)
La Legge 183/2014 ha delegato il Governo, fra l’altro, ad apportare modifiche in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e in particolare ad aggiornare le misure di tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Leggi: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 in GU 24 giugno 2015).
Materia quest’ultima, tutta ricompresa nel Testo Unico (TU) D.Lgs. 151/2001. Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo.
I giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta…. si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto (modifica dell’art.16 del TU 151/2001).
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di tre mesi dopo il parto e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (nuovo art. 16-bis inserito nel TU 151/2001).
L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (giusta causa per colpa grave della lavoratrice, cessazione attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità.
In materia di congedo di paternità le disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66 del TU 151/2001).
L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto (di cui sopra) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.