Aumenta il limite per utilizzo del contante. Eliminata la soglia dei mille Euro
di: Antonino Pernice - del 2015-10-18
Il D.Lgs. 231/2007, che disciplina la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, all’art. 49, 1^ c., D.Lgs. 231/2007 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), prevede che:
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro (Attualmente di 1.000 euro). Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Tale divieto fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni frammentate, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Così, per esempio, sarebbe sufficiente a far scattare la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa (Cass. sent. n. 15103 del 22.06.2010).
L’obbligo di tracciabilità impedisce che i pagamenti con denaro, tra privati, o tra privati e pubbliche amministrazioni (quindi anche in caso di versamento delle imposte), se superiori a 999,99 euro, possano avvenire per contanti. Al contrario essi devono essere realizzati solo attraverso carte di credito, bonifici, assegni, carte di debito o, comunque, qualsiasi altro strumento che consenta la tracciabilità del flusso di denaro.
Attualmente, pertanto, la soglia dei 1.000 euro per i pagamenti in contanti è valida per:
• trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
• trasferimenti di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore;
• stipendi oltre i 1.000 euro erogati dalla pubblica amministrazione che non possono essere più pagati in contanti presso gli sportelli degli uffici postali, ma devono essere depositati su conti correnti bancari o postali, libretti postali o su carte prepagate;
• assegni circolari, vaglia postali e cambiari che oltre la soglia di 1.000 euro devono riportare la clausola di non trasferibilità.
SANZIONI
Secondo l’art. 58, D.Lgs. 231/2007 (Violazioni) alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di tremila euro e per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte.
NOVITA’
Dal 2016 i pagamenti potranno essere effettuati in contanti anche sopra i fatidici mille euro: a confermarlo è la Legge di Stabilità per il 2016 appena approvata dal Governo che innalza la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili a 3.000 euro, riportando l’Italia alla media degli altri Paesi dell’Unione Europea.
Non è mancato chi, nel confronto politico, ha dichiarato il timore che il contante a 3.000 euro favorisca i consumi in nero, il riciclaggio, l’evasione e la corruzione. Invece, le associazioni dei commercianti hanno dato il consenso dichiarando che questo aumento del limite all’utilizzo del contante contribuirà a rilanciare consumi e turismo.
AGGIORNAMENTI DEL LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE:
• D.L. 78/2010 (art. 20, comma 1): euro cinquemila".
• D.L. 138/2011 (art. 2, comma 4): euro duemilacinquecento".
• D.L. 201/2011 (art. 12, comma 1): euro mille;
• D.L. 16/2012 (art. 3, comma 1): "Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del dpr 633/72, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'art.49, 1^ c., D.Lgs. 231/2007, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonchè apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr 445/2000, attestante che non è cittadino italiano nè cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2."
Ha inoltre disposto (con l'art.3, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare".