Attenti al Fisco. Se i farmaci fanno pagare meno tasse. Ecco come e quali sono
di: Antonino Pernice - del 2015-12-03
Secondo l’art. 15 , Dpr 917/1986 (Detrazioni per oneri) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
2. La detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.12 (coniuge e figli a carico). Riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti omeopatici, l'Agenzia delle Entrate, all'interno del proprio notiziario fiscale del 27/11/2015, ha precisato che rientrano fra gli oneri detraibili dall’IRPEF lorda. Non serve la prescrizione medica, basta lo scontrino fiscale.
Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.10/E del 2010, ha precisato che le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica, fruiscono della detrazione del 19% (ora del 22%), sia se sostenute nell’interesse proprio o in quello dei figli o familiari a carico (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).
Per i prodotti omeopatici, ai fini della detrazione, è necessario che sullo scontrino fiscale sia indicato la dicitura "omeopatico". Non è invece necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso.