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Attenti al Fisco. Se i farmaci fanno pagare meno tasse. Ecco come e quali sono

di: Antonino Pernice - del 2015-12-03

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Secondo l’art. 15 , Dpr 917/1986 (Detrazioni per oneri) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se  non  deducibili  nella determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il reddito complessivo:

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  • c) Le spese sanitarie, per la parte che  eccede  lire  250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e  di assistenza specifica. Ai  fini della detrazione la spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino  fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità  dei beni e l'indicazione del codice fiscale del  destinatario.

    2.  La detrazione  spetta  anche  se sono  stati   sostenuti   nell'interesse   delle   persone   indicate nell'art.12 (coniuge e figli a carico). Riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti omeopatici, l'Agenzia delle Entrate, all'interno del proprio notiziario fiscale del 27/11/2015, ha precisato che rientrano fra gli oneri detraibili dall’IRPEF lorda. Non serve la prescrizione medica, basta lo scontrino fiscale.  

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  • Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.10/E del 2010, ha precisato che le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica, fruiscono della detrazione del 19% (ora del 22%), sia se sostenute nell’interesse proprio o in quello dei figli o familiari a carico (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

    Per i prodotti omeopatici, ai fini della detrazione, è necessario che sullo scontrino fiscale sia indicato la dicitura "omeopatico". Non è invece necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso.

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