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IMU e TASI 2015: ecco come rimediare per chi ha versato di meno o ha saltato la scadenza

di: Antonino Pernice - del 2015-12-24

Immagine articolo: IMU e TASI 2015: ecco come rimediare per chi ha versato di meno o ha saltato la scadenza

(ph. forexinfo.it)

.Il 16.12.2015 è scaduto il termine per il versamento del saldo Imu e Tasi per l’anno 2015. Per gli omessi od insufficienti versamenti scatta la sanzione del 30% sull’importo da versare (art.13, d.lgs. 471/97).  

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  • Chi non ha versato oppure ha versato in meno, può ricorrere al ravvedimento operoso disciplinato dall’art.13, d.lgs. 472/97. In base alle norme ancora in vigore è possibile ricorrere alle seguenti forme di ravvedimento:

    -    Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione: per ogni giorno di ritardo, sanzione pari a 1/10 della sanzione prevista (quindi 1/10 del 2% e cioè 0,2%);

    -    Ravvedimento breve entro 30 giorni dalla violazione: sanzione pari a 1/10 della sanzione prevista (quindi  1/10 della sanzione prevista del 30% e cioè 3%);

    -    Ravvedimento intermedio entro 90 giorni dalla violazione: sanzione pari a 1/9 della sanzione prevista e cioè 3,3%;

    -    Ravvedimento lungo entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu riferita al 2015 (cioè entro il 30.06.2016): sanzione pari a 1/8 della sanzione prevista (quindi,  1/8 del 30% e cioè 3,75%).

    NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01.01.2016, MODIFICATO DAL D.LGS. NR.158/2015. In base alle modifiche al sistema sanzionatorio, apportate dal d.lgs. 158/2015, con entrata in vigore dal 01.01.2016, è stata ridotta alla metà la sanzione prevista per l’omesso o insufficiente versamento.

    Pertanto, dal 01.01.2016, si hanno le seguente possibilità di ravvedimento:

    1.    Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione: per ogni giorno di ritardo, sanzione pari al 0,1% (quindi 1/10 dell’1%);

    2.    Ravvedimento breve entro 30 giorni dalla violazione: sanzione dell’1,5% (quindi  1/10 del 15%);

    3.    Ravvedimento intermedio entro 90 giorni dalla violazione: sanzione 1,67% (cioè 1/9 del 15%);  

    4.    Ravvedimento lungo entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu riferita al 2015 (cioè entro il 30.06.2016): sanzione del 3,75% (cioè 1/8 del 30%).

    PRINCIPIO DEL FAVOR REI: Anche se la riforma del sistema sanzionatorio entrerà in vigore dal 01.01.2016, troverà applicazione il principio del favor rei, in base al quale il contribuente potrà beneficiare delle nuove sanzioni per regolarizzare anche le violazioni commesse nel 2015.

    Pertanto, con riferimento al saldo Imu e Tasi 2015, il contribuente, se avesse omesso il versamento entro il 16 dicembre 2015, ha a disposizione le seguenti soluzioni di regolarizzazione con il ravvedimento operoso:

    Soluzioni    

    Sanzione Ravvedimento entro 23.12.2015    sanzione 1,4% (cioè 0,2% per 7 giorni di ritardo) Ravvedimento entro 15.01.2016    sanzione del ravvedimento breve 1,5%

    Ravvedimento fino a 14 giorni dalla violazione (quindi dal 24 al 30/12/2015)    sanzione 1,6% (0,2% per 8 giorni), cioè superiore a quella che applicherebbe aspettando il 2016 e ravvedendosi entro il 15.01.2016.  Quindi, dal 24/12/2015 in poi per ravvedersi conviene aspettare il 2016.  

    Dopo il 15.01.2016, potrà ravvedersi:  

    . entro il 15.03.2016 (ravvedimento intermedio) con sanzione 1,67%;

    . entro il 30.06.2016 (ravvedimento lungo) 3,75%.  È ovvio che, oltre la sanzione, occorre versare l’importo omesso e gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo. Per il 2015, il tasso di interesse legale, di cui all’art.1284 c.c., è pari al 0,5%, invece, per il 2016 è pari al 0,2% (D.M. 11/12/2015).

    Riguardo all’omesso versamento dell’acconto, si può ricorrere al ravvedimento lungo (quindi, si può eseguire il versamento omesso o insufficiente entro il 30/06/2016, con sanzione del 3,75%).

    N.B. Con l’assistenza del proprio consulente, si consiglia di riscontrare puntualmente le norme di riferimento, dato che la materia è disciplinata in modo abbastanza minuzioso e articolato. 

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    Effeviauto 6 gennaio 2025