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Canore Rai, entro il 16 Maggio possibile chiedere l'esenzione. Ecco chi non paga

di: Avv.Marinella Amodeo - del 2016-05-12

Immagine articolo: Canore Rai, entro il 16 Maggio possibile chiedere l'esenzione. Ecco chi non paga

Con la legge di stabilità dal 1 gennaio 2016 il cosiddetto canone Rai verrà addebitato automaticamente sulla fattura dell’energia elettrica.

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  • Niente più bollettini ad uso e consumo degli utenti che, nel corso degli anni, avevano comportato una crescente evasione dell’imposta. Il canone verrà frazionato in rate e pagato unitamente alla fattura di energia elettrica da chiunque sia titolare di un’utenza ad uso domestico residente.  

    Questo vuol dire che sarà dovuto una sola volta a famiglia a condizione che tutti i componenti abbiano la residenza nella stessa abitazione.  Il canone non sarà dovuto se non si possiede un apparecchio televisivo, ma spetta all’utente presentare apposita dichiarazione, stante che la legge prevede la presunzione di possesso.  

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  • COME CHIEDERE L’ESENZIONE  

    I titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare il pagamento del canone dovranno presentare una dichiarazione di validità annuale, in cui attestano di non possedere alcun apparecchio televisivo.

    La dichiarazione potrà essere utilizzata anche per comunicare la non detenzione della tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora intestata al defunto. Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dall’utente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite gli intermediari abilitati.  

    Inoltre, potrà essere inviato, unito ad un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo:  Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino, oppure a mezzo pec, purchè firmata digitalmente all’indirizzo: [email protected].

    La dichiarazione, per essere valida, deve essere presentata entro il 16 maggio ed ha valenza annuale.

    Per l’anno successivo dovrà essere presentata dal 1 luglio al 31 gennaio, e così via per gli anni a seguire. In caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica la dichiarazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione. E’ bene ricordare che dichiarare falsamente di non possedere alcun apparecchio televisivo contrariamente alla realtà espone a responsabilità di carattere penale.  

    IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’ANNO 2016 HA EFFETTO RETROATTIVO?  

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il pagamento del canone nell’anno 2016 per la prima volta, non ha effetto retroattivo e pertanto non potrà essere utilizzata contro l’utente per azioni di recupero sugli anni precedenti.  

    SANZIONI PER CHI NON PAGA IL CANONE: POSSONO STACCARE LA LUCE?  

    L’utente potrebbe decidere di pagare, mediante bollettino, solo la quota inerente l’energia elettrica. In questo modo non potrà in alcun modo subire l’interruzione del servizio elettrico, ma andrà incontro a pesanti sanzioni pecuniarie per il mancato pagamento della quota inerente il canone che vanno dalle € 200,00 alle € 600,00.    

    Di seguito i link per scaricare i moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone:

     http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Modello/Dich_sost_TV_mod.pdf

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Istruzioni/dich_sost-TV_istr.pdf

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