(Attenti al Fisco) Verifiche e accertamento fiscale. Importante pronuncia della Cassazione
di: Antonino Pernice - del 2016-08-20
(ph. www.pmi.it)
L’atto impositivo emesso dall’Agenzia che rinvia acriticamente al PVC (processo verbale di constatazione) emesso dalla GDF è illegittimo. Secondo la Cassazione, sentenza n.12794/2016, depositata il 21.06.2016, l’inesistenza di una valutazione autonoma da parte dell’ufficio delle risultanze della verifica della Finanza comporta l’annullamento dell’atto di accertamento per difetto di motivazione.
L’ufficio deve sempre provvedere a espletare «una funzione valutativa ed estimativa consistente nella qualificazione giuridica dei rapporti, atti o documenti, cioè dei fatti rilevati dall’organo investigativo, escludendo che ciò possa essere integrato dal rinvio acritico a un verbale della Guardia di Finanza» (Cassazione, 4350/2016).
I Fatti
A seguito di un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emergeva una presunta omissione di corrispettivi per €.986.644,95, l’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di rettifica Iva, per l’anno 1997. Contro l’avviso di rettifica, il contribuente presentava ricorso che i giudici di primo grado respingevano.
Contro la sentenza dei giudici di primo grado, il contribuente presentava l’appello che veniva accolto dalla CTR di Cagliari. L’ufficio presentava ricorso per Cassazione, che confermava la sentenza dei giudici di secondo grado, che avevano bocciato l’operato dell’ufficio in quanto «aveva acriticamente recepito il PVC della Guardia di Finanza» senza svolgere alcuna indagine sui fatti emergenti dal verbale, violando le disposizioni di cui agli articoli 63, 51, 52 e 56 del Dpr 633/1972, che impongono all’amministrazione finanziaria di svolgere l’attività accertativa, essendo quella della Finanza attività di natura meramente collaborativa e di indicare specificamente gli elementi probatori negli atti impositivi che emette l’ufficio.
Per la Cassazione sono fondate le doglianze del contribuente in ordine all’acritico recepimento da parte dell’amministrazione finanziaria del PVC della Guardia di finanza, «senza svolgere alcuna attività tesa all’acquisizione di un autonomo convincimento basato su prove certe da cui far scaturire l’avviso di accertamento».
L’ufficio deve sempre provvedere a espletare «una funzione valutativa ed estimativa consistente nella qualificazione giuridica dei rapporti, atti o documenti, cioè dei fatti rilevati dall’organo investigativo, escludendo che ciò possa essere integrato dal rinvio acritico a un verbale della Guardia di Finanza» (Cassazione, 4350 del 2016).
L’inesistenza di una valutazione autonoma da parte dell’ufficio delle risultanze della verifica della Finanza comporta l’annullamento dell’atto di accertamento per difetto di motivazione.
Fonte: ilsole24ore