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"Dubbi e perplessità sulle demolizioni a Triscina. Vi spiego perchè la situazione non migliorerebbe"

del 2017-09-02

Immagine articolo: "Dubbi e perplessità sulle demolizioni a Triscina. Vi spiego perchè la situazione non migliorerebbe"

Il terremoto ad Ischia, a torto o ragione, ha riportato all’attenzione dei media, il tema  dell’abusivismo edilizio in Italia che, al pari di tante altre emergenze, si  deve ascrivere non solo alla  responsabilità degli autori dell’illecito, ma anche degli organi preposti alla vigilanza ed alla politica, che ha utilizzato strumenti  legislativi di sanatorie, inutili perchè inefficaci per la soluzione del fenomeno.    

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • In verità, ancor prima di questa ultima campagna nazionale, un po’ urlata, a sostegno di demolizioni sempre ed a prescindere, di milioni di abitazioni abusive nel paese, nella nostra Città, i cui organi amministrativi elettivi  sono stati sciolti per decisione del Governo, è stato dato annuncio che da  parte dei commissari  che si intende procedere nella frazione di Triscina, nota in negativo alle cronache   Italiane per la rilevante  misura di abitazioni abusive, con demolizioni , già ordinate dal giudice con la   sentenza che ha concluso il procedimento  penale per l’abuso edilizio.  

    E’ evidente che i commissari, chiamati a risolvere le criticità nell’amministrazione  cittadina, cercano di dare segnali forti di legalità,con attività volte al ripristino del  buon governo locale.  

  • h7 immobiliare catalanotto
  • Ma bisogna, pure, dire che, ferma restando l’applicazione di una prima pesante sanzione, rappresentata  dall’acquisizione dell’immobile al patrimonio indisponibile del Comune, l’applicazione della ulteriore  sanzione di demolizione delle  costruzioni, nel contesto specifico di Triscina dove, si dice, trovasi circa  tremila costruzione sanate (oltre a quelle migliaia di costruzioni legittimamente realizzate ) e nel  medesimo  spazio territoriale circa tremila costruzioni abusive, suscita dubbi e perplessità, pur condividendosi  la valenza positiva dell’effetto repressivo del fenomeno che gli amministratori vogliono  dare.

    Occorre premettere che l’azione di costruzione abusiva genera due illeciti: il primo, amministrativo, per il quale sono previste sanzioni di natura amministrativa ( fra cui le più rigorose  sono acquisizione gratuita pubblica della proprietà con la  conseguente  demolizione) ordinate dal Sindaco, (ora dal dirigente) mentre il Consiglio Comunale, per legge, ha potestà di deliberare, motivatamente, la dichiarazione di conservazione della costruzione per prevalenti  interessi pubblici, e quindi consentire   la non demolizione, fermo restando la proprietà del Comune .  

    Il secondo  è illecito penale, per il quale è prevista una sanzione penale che può essere accompagnata  dall’ordine  giudiziale di demolizione, come sarebbe nel caso delle annunciate demolizioni a Triscina.

    Tenuto conto che sul punto la giurisprudenza amministrativa è molto contrastante, sorge  lecito il dubbio e  si pone un quesito in ordine a quale relazione giuridica, se esiste, intercorra  fra la sentenza  del procedimento penale  di competenza del giudice, e la susseguente attività amministrativa sanzionatoria, ancora da espletare, di competenza del Sindaco (ora dirigente) e del Consiglio Comunale, che sono deputati, a differenza del giudice penale, a svolgere valutazioni ed apprezzamenti amministrativi  sugli interessi pubblici prevalenti in gioco.  

    Il quesito che pone dubbi, in sostanza, si può così riassumere:

    a fronte di una sentenza che conclude il procedimento penale, sia  con una assoluzione,  o con una sanzione penale che può essere accompagnata  da un dispositivo di demolizione della costruzione, la susseguente attività del procedimento amministrativo  del Sindaco e del Consiglio mirata all’applicazione delle sanzioni ammini- strative, in particolare la demolizione, è attività vincolata ?

    Se l’attività e la decisione amministrativa fosse vincolata, nel caso di assoluzione  nessuna sanzione   amministrativa potrebbe essere applicata  dagli organi  comunali, e nel caso  di condanna penale il Sindaco ed il Consiglio Comunale  sarebbero paralizzati  da questa decisione del giudice, ad essa devono  pedissequamente a  conformarsi ordinando, come atto dovuto, la demolizione, senza poter   estrinsecare la loro competenza in ordine alla valutazione ed apprezzamenti di interessi pubblici che consentirebbero la conservazione della costruzione abusiva.  

    Gran parte della  giurisprudenza amministrativa sostiene l’assoluta autonomia e distinzione  dei due filoni procedimentali, quello  penale e quello amministrativo.

    Se si segue, pertanto, questa tesi giurisprudenziale,  dovrebbe ritenersi che, anche dopo una   sentenza penale  di  assoluzione, il sindaco ( ora dirigente) ed il Consiglio Comunale possono, comunque, applicare le sanzioni amministrative, anche di demolizione, e parimenti dopo una sentenza   di condanna penale contenente  l’ordine di demolizione, gli organi comunali  conservano  integrale potestà, di cui sono  titolari, in tema  di provvedimenti sanzionatori amministrativi, per cui, in particolare, possono adottare la demolizione o la conservazione della costruzione,  in base alle proprie valutazioni sugli interessi pubblici da far prevalere.    

    Nel caso del Comune commissariato è ovvio  che ai commissari compete  l’esercizio delle funzioni del Sindaco e Consiglio Comunale, e secondo la sopracitata  giurisprudenza, dunque, esisterebbe   ancora la potestà  di  quest’ultimo organo  di dichiarare, in base alla legge, l’esistenza di interessi pubblici prevalenti  che  consentono di non procedere con la demolizione e conservare  una specifica costruzione  abusiva, sempre ferma  restando l’acquisizione della stessa al patrimonio comunale indisponibile.  

    Ulteriore perplessità e dubbio, nello specifico caso delle demolizioni di Triscina,  sembrano nascere dalla  circostanza, che, come indicato nella norma,  la sanzione della demolizione ha natura non riparatoria bensì  ripristinatoria; cioè l’abbattimento è finalizzato all’interesse pubblico di  eliminare gli effetti lesivi della costruzione abusiva, con l’esplicito scopo della legge, però, di ricondurre la situazione ambientale e paesaggistica dei luoghi alla loro condizione originaria.  

    Sembrerebbe che le norme vigenti, siano stati pensate e scritte per i casi di qualche costruzione abusiva, sporadica in un contesto urbanistico  formatosi  legittimamente nel tempo, non certo  per i casi come Triscina ( o tanti altri Comuni Italiani ) dove, in cinquanta anni, con il colpevole  assenso  implicito degli organi preposti alla vigilanza, comunali e regionali, nel medesimo spazio territoriale, sono state costruite  sette mila case abusive, di cui, per di più, circa tre mila ora sanate da leggi del  parlamento e quattro mila da demolire.  

    Nessuno dovrebbe trascurare che in questo specifico contesto spaziale unitario di Triscina esistono migliaia di abitazioni  sanate in base alla legge, costruite  anche sulla spiaggia, che si intersecano con   migliaia di abitazioni non sanate,  e, quindi, molte delle demolizioni avverrebbero  a macchia di leopardo , e con la verosimile conseguenza che  demolizioni,  non correttamente valutate, non  solo non raggiungeranno la finalità prescritta dalla legge, cioè  il ripristino dello stato dei luoghi,  che erano tutti vigneti, ma anzi, si correrà  il rischio di peggiorare l’aspetto ambientale e paesaggistico  della stessa Triscina.

    Ci si può domandare,dunque, se in questo particolare contesto dell’abusivismo di Triscina, alla luce di  probabili conseguenze peggiorative dei luoghi,  per  talune demolizioni non possano sussistere, con  accertamenti caso per caso, i presupposti di interesse pubblico e di non contrasto con specifici interessi  urbanistici od ambientali,  che consentirebbero al Consiglio Comunale ( o commissario) come prescritto  dalla legge, di dichiarare l’interesse pubblico alla conservazione demolizione di tali costruzioni.  

    Una  ultima  perplessità, infine, nasce  dalla circostanza che gran parte delle abitazioni soggette a  demolizione presentano una notevole diacronia tra il momento in cui si è realizzato l’abuso e quello  in cui viene emanato l’atto sanzionatorio della demolizione, infatti, gran parte delle costruzioni risalgono  a venti e più anni, prima dell’ordine di demolizione.

    E’ vero che, per giurisprudenza costante, l’illecito edilizio penale e quello amministrativo non sono soggetti a prescrizione né a decadenza.

    E’ pur vero, però, che la giurisprudenza amministrativa e concorde nello affermare che nei casi di notevole diacronia fra il momento dell’abuso e quello dell’ordinanza di  demolizione, l’ordinanza di demolizione deve essere motivata in modo puntuale con la indicazione dello specifico interesse pubblico al ripristino dei luoghi.

    Poiché si può presumere che, in molti dei casi soggetti ad ordinanza di demolizione, non ci potrà essere  ripristino dei  luoghi, anzi si peggiorerà lo stato di degrado urbanistico e paesaggistico dell’ambiente, l’ordinanza di demolizione potrebbe  correre il rischio di impugnativa per mancanza od insufficienza di  motivazione dell’interesse pubblico attuale alla demolizione.  

    Pur riconoscendo la valenza positiva dell’iniziativa dei commissari del nostro Comune, che correttamente cercano di porre in essere atti di buon governo, qualità che è mancata agli amministratori eletti, sia in  Comune  che in Regione, che non solo hanno mancato al dovere  di vigilanza, incentivando, così, le attività di costruzioni  abusive, sia a Triscina  che nel territorio del  capoluogo cittadino,( gli abusi edilizi sono anche in Città) e nella Sicilia intera, ove si valuta esistano  oltre 50 mila costruzioni da demolire, ma, pure, non sono stati in grado, per un trentennio, di adottare  forti ed efficaci atti legislativi ed amministrativi.

    Ci si deve chiedere, come cittadini, se sarà possibile  risolvere l’emergenza  delle abitazioni abusive in Sicilia, con l’unico strumento delle  demolizioni.

    A questa domanda, nel Giornale di Sicilia di oggi 1*settembre, risponde l’ex Sindaco di  Licata,  Cambiano,  chiamato eroe perché ha disposto una settantina di demolizioni nel suo Comune, e con queste parole riconosce che le demolizioni non sono soluzione all’emergenza abusivismo :

    “Intervenire con le ruspe a distanza di quaranta anni, magari in un contesto urbanizzato, non può essere la medicina che guarisce la  malattia. Vanno trovate soluzioni che contemplino la riqualificazione,il risanamento e la messa in  sicurezza”.  

    Parole, sono da sottoscrivere anche perché ci sarebbe  il rischio che, applicando alla lettera  la legge, si violi Giustizia ed eguaglianza fra i cittadini,come talvolta avviene in Italia.    

    Bisogna che sia  la politica  ad affrontare e risolvere l’emergenza abusivismo con  una legge di  riordino delle costruzioni abusive  che dia competenza ai Comuni  di  adottare specifici piani di  recupero  delle costruzioni  illegittime, purchè  che non contrastino con interessi  edilizi- urbanistici- ambientali e paesaggistici, sostituendo alle sanzioni  ripristinatorie, quali l’acquisizione della proprietà  da parte del Comune e la conseguente demolizione, con una forte sanzione pecuniaria.  

    Più volte l’Assemblea regionale ha accantonato  proposte simili che risponderebbero  ad  interessi  di tanti cittadini , mentre, invece,  si è premurata a ripristinare centinaia di poltrone politiche nelle  Provincie siciliane.  

    In conclusione, ci si deve chiedere, oggi, nel rispetto di una legittimità sostanziale delle norme, si  possono adottare  soluzioni amministrative più eque della demolizione, per i casi ove sussistano  presupposti  che  consentano la dichiarazione del Consiglio Comunale  di  esistenza di interesse  pubblico alla conservazione della costruzione, invece che la demolizione?

    Non conosco le norme del regolamento adottato dal Comune di  Bagheria, conosco per esperienza professionale diretta,  l’attività amministrativa che è stata attuata nel Comune di Parma, intorno agli anni duemila, quando si è scoperto, in sede di rilascio di abitabilità, che quasi un intero nuovo quartiere era stato  costruito con alloggi che avevano una cubatura  tripla rispetto a quella autorizzata, e quasi tutti gli alloggi erano stati già alienati con formalizzati compromessi e caparre sostanziose.    

    Gli amministratori del tempo ed il Consiglio Comunale  ordinarono- come dispone la legge- la demolizione delle opere abusive che, ovviamente, non fu eseguita.  

    Il  Comune, in conseguenza, ha acquisito  la proprietà di tutte le costruzioni  che sono entrate a far parte  del patrimonio indisponibile comunale, ma, nel contempo, la politica del tempo si è assunta la responsabilità, attraverso una motivata deliberazione all’unanimità del Consiglio Comunale, di non applicare,la ulteriore sanzione della demolizione, e conservare le costruzioni abusive.

    Successivamente, trattandosi di patrimonio non disponibile, gli alloggi sono stati dati  in concessione amministrativa  per novanta anni, a fronte di un canone annuo soggetto ad  aumenti periodici collegati ad indici ISTAT,  agli stessi cittadini che avevano già pagato con  il compromesso quote rilevanti del prezzo di acquisto.

    Mi  rendo conto che la situazione dell’abusivismo non solo a Triscina, ma anche a Castelvetrano, è un po’ diversa dal caso citato, anche se pare che alcune costruzioni abusive  a Triscina sono state alienate con  un rogito formale, ma ritengo che, in attesa di un intervento legislativo regionale,  alla luce delle perplessità ed i dubbi che ho cercato di illustrare, per certi casi per i quali si verrebbe, verosimilmente, a determinare solo un maggior degrado urbanistico-paesaggistico, una soluzione amministrativa, forse, si potrebbe  anche tentare.              

    Stelio Manuele  

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