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ICI: nessuna detrazione per l'abitazione principale se i coniugi risiedono in comuni diversi

di: Antonino Pernice - del 2018-03-27

Immagine articolo: ICI:  nessuna detrazione per l'abitazione principale se i coniugi risiedono in comuni diversi

(ph. www.casertanews.it)

ICI – La detrazione per abitazione principale non spetta per coniugi separati di fatto e residenti in diversi comuni. Marito e moglie non condividono lo stesso tetto. A certificarlo è il dato della “residenza anagrafica”, da cui emerge che lui e lei vivono in Comuni differenti.

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  • Secondo la Cassazione in tema di I.C.I., , ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.

    CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA CIVILE TRIBUTARIA – ORDINANZA 23 MARZO 2018, N. 7328

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  • Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2008 per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale.

    Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Desenzano sul Garda denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92 e dell’art. 8 del Regolamento ICI del Comune di Desenzano sul Garda approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 5 del 2008, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano riconosciuto l’agevolazione ICI per un’abitazione che hanno ritenuto essere “principale” benché non costituiva dimora abituale del contribuente e dei propri familiari.

    Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

    Il ricorso è fondato.

    È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema di I.C.I., , ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. 504/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della L. 296/2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie)” (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10).

    Nel caso di specie, la stessa CTR ha accertato che solo il ricorrente aveva la propria residenza anagrafica presso il Comune impositore mentre l’altro coniuge risiedeva in altro Comune, pertanto, nell’anno in contestazione, l’immobile non costituiva dimora abituale non solo propria del ricorrente ma anche del proprio nucleo familiare, a nulla rilevando, ai fini fiscali, la eventuale situazione di separazione di fatto, peraltro neppure chiarita.

    Va, conseguentemente, accolto il ricorso (del Comune), cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo del ricorrente.

    Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito dei precedenti giudizi, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

    PQM

    La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso (del Comune), cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

    Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600, oltre euro 200 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

    Antonino Pernice

     

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