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Proroga detrazioni per acquisti di efficienza energetica e non solo. Le novità della Legge di Stabilità 2018

di: Antonino Pernice - del 2018-02-05

Immagine articolo: Proroga detrazioni per acquisti di efficienza energetica e non solo. Le novità della Legge di Stabilità 2018

PILLOLE FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. N.205/2017, ART.1) DECRETO COLLEGATO (D.L. 148/2017)

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    • Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione fiscale del 65% per interventi di EFFICIENZA ENERGETICA con esclusione degli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari (per le quali viene anche ridotta la detrazione massima da 60.000 euro a 30.000 euro) e di sostituzione di impianti di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE di classe A per i quali la detrazione viene ridotta al 50%; la detrazione è esclusa se la classe di efficienza della caldaia a condensazione è inferiore alla A ed è aumentata al 65% se, oltre a possedere la classe di efficienza A, sono contestualmente installati sistemi di termoregolazione evoluti. Detrazione aumentata al 65% anche per la sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione) e per le spese di acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (LB-comma 3) .

    • Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (LB-comma 3)

    • Estensione a tutte le tipologie di intervento (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma-bonus) per l’utilizzo delle DETRAZIONI DA PARTE DI IACP (LB-comma 3)

    • Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione fiscale del 50% per L'ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (LB-comma 3)

    • Nuova detrazione del 36% dall’Irpef (dieci quote annuali), per il solo anno 2018, relativamente alle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare (anche se parti comuni di condomini), finalizzate alla “SISTEMAZIONE A VERDE” DI AREE SCOPERTE private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni oltre alla realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di coperture a verde di giardini pensili (LB-commi da 12 a 15)

    • La detrazione d’imposta per canoni di locazione che era stata prevista per tutti gli STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE anche se abitazione ed ateneo si trovavano nella stessa provincia e ridotta la distanza da 100 Km a 50 Km, ma per i soli studenti residenti in zone montane o disagiate (DL-art. 20, comma 8bis), è stata abrogata ripristinando il precedente requisito delle province diverse e aggiungendo un nuovo comma che prevede le medesime modifiche del DL 148/2017 ma limitatamente agli anni 2017 e 2018 (LB-comma 23)

    • Nuova detrazione del 19% dal 2018 per le spese, anche se sostenute nell’interesse di familiari a carico, in favore di soggetti con diagnosi di DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA) fino al termine della scuola secondaria di 2° grado, per acquistare strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, e per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato (LB-commi da 665 a 667)

    • Dal 01.01.2019 aumenta da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati A CARICO e godere della detrazione relativamente ai FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI (LB-commi 252-253)

    IVA – IRPEF – IRES – IRAP – IMPOSTE SOSTITUTIVE

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    • Norma di interpretazione autentica in merito all’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile ai BENI COSIDDETTI “SIGNIFICATIVI” nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio: viene stabilito che l’individuazione di detti beni e delle parti staccate deve essere fatta in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, mentre come valore deve essere assunto quello stabilito nell’accordo contrattuale e non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi (LB-comma 19)

    • Dal 01.07.2018 le spese per CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE sono deducibili e l’IVA ad essi relativa è detraibile solo se vengono pagate tramite carte di credito, carte di debito, carte prepagate o, ma solo ai fini IVA, con altri sistemi tracciabili individuati con provvedimento del direttore dell’ADE (LB-commi 922-923)

    • Dal 01.07.2018 vengono abrogate le normative relative alla SCHEDA CARBURANTE e all’obbligo di emissione della fattura agli autotrasportatori da parte degli esercenti distributori di carburante (LB-comma 926)

    • Esenzione totale dall’IRPEF per i proventi specifici degli APICOLTORI con meno di 20 alveari ricadenti nei comuni classificati montani (LB-comma 511)

    • L’attività di ENOTURISMO determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti il coefficiente di redditività del 25% già previsto per l’agriturismo svolto in forma diversa da quella di società ed enti commerciali. Il forfait IVA previsto nella misura del 50% per l’agriturismo si applica all’attività di enoturismo solo se a svolgerla è un produttore agricolo come definito dalla Direttiva 2006/112/CE in materia IVA (LB-comma 503)

    • Spostata al 31/10 (anziché 30/09) la scadenza per la presentazione telematica delle DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DELL’IRAP (LB-comma 932)

    • Spostata al 31/10 (anziché 31/07) la scadenza per l’invio telematico del MODELLO 770 dei sostituti d’imposta; spostato entro il termine di presentazione del modello 770 (di fatto al 31/10), con norma di legge, anche l’invio telematico delle Certificazioni Uniche (CU) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (LB-comma 933)

    • Spostato al 23/07 (anziché 07/07) il termine per la presentazione del MODELLO 730 (sia precompilato che ordinario) solo se effettuata a un CAF-dipendenti. Modificato il calendario dell’invio all’ADE dei modelli 730, scaglionato a seconda della consegna del modello al CAF o al professionista: entro il 06 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06, entro il 7.07 di per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06, entro il 23.07 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07 (LB-comma 934)

    • Prorogata di due anni, fino al 2019 compreso, l’aliquota agevolata del 10% per la CEDOLARE SECCA per i contratti abitativi a canone concordato (LB-comma 16)

    ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, ACCISE E TRIBUTI LOCALI

    • Sospesi anche per il 2018 gli aumenti dei TRIBUTI LOCALI (regionali e comunali) ad eccezione della maggiorazione Tasi se già deliberata e confermata per gli anni 2016 e 2017 e con esclusione del blocco per i comuni istituiti a seguito di fusione (LB-commi 37-38)

    • L'IMPOSTA DI BOLLO per le copie dichiarate conformi è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione (LB-comma 996)

    • L’imposta di Concessione governativa denominata CANONE RAI è ridotta da 100 euro a 90 euro anche per l’anno 2018, come già per l’anno scorso (LB-comma 1147)

    CREDITI D’IMPOSTA

    • Esteso agli STABILIMENTI TERMALI fino al 31.12.2018, il credito d’imposta nella misura del 30% e fino ad un massimo di 200.000 euro (DM 04/06/2015), già operativo dal 2014 per le strutture ricettive ed esteso dal 2017 all’agriturismo, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Per i soli stabilimenti termali la detrazione viene estesa anche alla realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (LB-commi 17-18)

    • Nuovo credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di PRODOTTI E SERVIZI CULTURALI E CREATIVI a favore delle imprese culturali e creative che svolgono attività stabile e continuativa e che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali. Si può accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis” (LB-commi da 57 a 60)

    • Nuovo credito d’imposta a decorrere dall’anno 2018 agli ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, anche usati, in negozi specializzati, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. Si può accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis”, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP ed è utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello F24 esclusivamente in via telematica tramite l’ADE pena il rifiuto dell’esecuzione del versamento compensato (LB-commi 319-320)

    • Nuovo credito d’imposta per gli esercenti di IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE pari al 50% del totale delle commissioni addebitate dal 1.07.2018 per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (LB-commi 924-925)

    • Prorogato per il 2018 il credito d’imposta (un contributo una tantum) agli studenti di musica e coreutica pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO, coerente con il corso di studi (LB-comma 643)

    CONTROLLI, ACCERTAMENTO, SANZIONI E RISCOSSIONE

    • La tenuta dei “SOLI” REGISTRI IVA DELLE FATTURE EMESSE E DELLE FATTURE RICEVUTE con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (quindi anche oltre i previsti tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi di controllo ed in loro presenza (DL-art. 9octies, c. 6)

    • NON opera la PRESUNZIONE DI CESSIONE (IVA, redditi, IRAP) PER I BENI “DISTRUTTI” mediante la loro cessione gratuita agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche qualora, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, si tratti di eccedenze alimentari o di medicinali, articoli di medicazione e prodotti destinati all’igiene della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cancelleria e cartoleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Condizioni: emissione DDT per ogni cessione gratuita; trasmissione mensile all’ADE e alla GdF per via telematica di tutte le cessioni del mese precedente; dichiarazione trimestrale rilasciata dall’ente donatario al donante con il riepilogo dei DDT del trimestre e l’impegno all’utilizzo per finalità istituzionali. L’utilizzo diverso o distorto da parte dell’ente donatario comporta la trasformazione in commerciali delle operazioni dallo stesso realizzate. (LB-comma 208)

    • Dal 01.01.2019 sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti dei soggetti che garantiscono la TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro; sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate salvo che non che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (LB-comma 909, lett. c)

    • Dal 01.1.2019, in conseguenza dell’introduzione della fattura elettronica generalizzata, viene abrogata la normativa che disciplina la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (SPESOMETRO) (LB-comma 916)

    • Spostata al periodo d’imposta 2018 (anziché 2017) l’applicazione degli INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) in luogo degli Studi di settore. Gli ISA già approvati erano solo 70 per circa 1.400.000 contribuenti su un totale di circa 4 milioni e quindi meno della metà avrebbero avuto accesso ai significativi benefici premiali su più livelli. Lo spostamento evita di creare contribuenti di serie A e contribuenti di serie B (LB-comma 931)

    • Spostata al 30/09 (anziché 16/09) la scadenza per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (SPESOMETRO) relative al 2° trimestre (LB-comma 932)

    CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

    • ESONERO DAL VERSAMENTO DEL 50% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI per massimo 36 mesi e nel limite di 3.000 euro su base annua per il datore di lavoro privato che assume a partire dal 01.01.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti soggetti di età inferiore ai 30 anni e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. L’eventuale soggetto assunto dall’anno 2018 o successivi con fruizione parziale dell’esonero contributivo può essere assunto da altro datore di lavoro che potrà godere dell’esonero per il tempo rimanente non fruito. Per le sole assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 il soggetto non deve aver compiuto i 35 anni di età. Se viene assunto dal medesimo datore di lavoro un soggetto che ha svolto attività di alternanza scuola-lavoro o particolari tipologie di apprendistato professionalizzante, l’esonero contributivo è pari al 100% (LB-commi da 100 a 108)

    • Ai COLTIVATORI DIRETTI E I.A.P con meno di 40 anni e alla loro prima iscrizione alla previdenza agricola è riconosciuto l’esonero contributivo al 100% per i primi tre anni e uno sgravio del 66% nel quarto anno e del 50% nel quinto anno. La decontribuzione si applica nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis” (LB-commi 117-118)

    • Le SOCIETÀ TRA AVVOCATI devono applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo sull’importo del volume di affari ai fini IVA (LB-comma 443)

    ALTRE NOVITA’ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

    • Viene definito l’ENOTURISMO come l’espletamento di tutte le attività di conoscenza del vino nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine (LB- comma 502)

    • Dal 01.07.2018 entra in vigore IL DIVIETO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER MEZZO DI DENARO CONTANTE direttamente al lavoratore, per qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro dei soci nelle cooperative. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di servizi familiari e quelli in cui il datore di lavoro è la pubblica amministrazione. I pagamenti possono essere effettuati soltanto attraverso una banca o un ufficio postale mediante bonifico sul c/c del dipendente, con strumenti di pagamento elettronico, in contanti in banca o posta prelevando da un c/c di tesoreria su mandato di pagamento del datore di lavoro, con assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare > di 16 anni). La sanzione per il datore di lavoro o committente varia da 1.000 a 5.000 euro (LB-commi da 910 a 914)

    • A decorrere dal 01.03.2018 viene RIDOTTO DA 10.000 EURO A 5.000 euro l’importo massimo di pagamento oltre il quale la pubblica amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di emettere il mandato verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è moroso nei confronti dell’agente della riscossione per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e gli segnalano la circostanza del pagamento da effettuare affinché possa, entro i successivi 60 giorni (anziché i precedenti 30) emettere atto di pignoramento presso terzi incamerando il pagamento che doveva essere effettuato, nel limite massimo del debito scaduto (LB-commi da 986 a 989)

    • Prorogato al 31.12.2020 Il termine delle concessioni di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AMBULANTI) in essere alla data del 01.01.2018 e scadenti anteriormente al 31.12.2020. Le amministrazioni potranno così derogare alla Direttiva Bolkstein (recepita nel 2010 dall'Italia che, insieme alla Spagna, l'ha estesa anche al commercio ambulante) per tutelare coloro che nell’ultimo biennio hanno avuto il commercio ambulante come fonte di reddito unica o prevalente della famiglia (LB-commi 1180-1181)

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