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Tarsu, quando la tassazione è ridotta. Casi e requisiti da rispettare per un risparmio fiscale

di: Antonino Pernice - del 2018-09-20

Immagine articolo: Tarsu, quando la tassazione è ridotta. Casi e requisiti da rispettare per un risparmio fiscale

(ph. www.truck24.it)

La CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – rigettò l’appello proposto dalla società nei confronti del Comune di Ortona, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Chieti, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno 2012.

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  • Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione. La Cassazione ha affermato che: la disciplina agevolativa prevista per i rifiuti speciali dall’art. 62, 3^ c., d. lgs. 507/1993, non opera automaticamente ma necessita di denuncia ai fini della determinazione delle superfici tassabili, affinché dalle stesse possano essere scomputate quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali, incombendo alla impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

    L’inosservanza di tale onere d’informazione da parte della contribuente, eccepita dall’amministrazione comunale nel giudizio di merito, non risulta essere stata contestata dalla contribuente, donde non può ritenersi superata la presunzione secondo cui producono rifiuti urbani coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

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  • Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società, “accertata” per TARSU, che aveva omesso di fornire le predette informazioni nonostante il comune non avesse previsto nel proprio regolamento comunale i limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani solidi.

    In materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo l’art. 62, d.lgs. 507/1993 (Presupposto della tassa ed esclusioni)

    1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, 4^ c.. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

    2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

    3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

    Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta. 

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