Tassa automobilistica non dovuta? Condizioni e requisiti per risparmiare la tassazione
di: Antonino Pernice - del 2018-09-22
(ph. www.termometropolitico.it)
Secondo la Cassazione “la questione della sussunzione del singolo veicolo nella categoria individuata è un problema di prova”, da risolversi, secondo i giudici, con le comuni categorie giuridiche. La prova, in questo caso, è legittimamente ricavabile “dalla iscrizione al Registro Storico Lancia, in una con l’immatricolazione ultraventennale dell’auto, ben nota all’ente impositore”, senza dimenticare poi “la certificazione di iscrizione all’A.S.I., da riferire alla individuazione di una categoria”, ossia il modello Lancia Stratos HF, nello specifico.
Nel caso in esame, la Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica, relativa all’anno 2002, che la contribuente aveva contestato, in riferimento ad un autoveicolo (Lancia Stratos HF) immatricolato da oltre vent’anni, ai sensi dell’art.63 della L. 342/2000, in quanto “veicolo di particolare interesse storico e collezionistico”.
La Cassazione ha affermato che per l’esenzione dalla tassa, è richiesta l’“iscrizione dell’autoveicolo in diversi registri (fra cui l’A.S.I.)”, e che, “in difetto di specifica contestazione di tale certificato”, le deduzioni dell’ente impositore, che si risolvono in una “generica contestazione del documento”, vanno respinte perché infondate.
La Cassazione ha ribadito un principio secondo cui l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art.63, 2^ c., L. 342/2000, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 dpr 445/2000, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche).
Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale (Cass. n. 3837/2013 ed altre).
La questione della sussunzione del singolo veicolo nella categoria individuata è un problema di prova, che nella fattispecie in esame il giudice di prime cure ha ricavato dall’iscrizione al Registro Storico Lancia, in una con l’immatricolazione ultraventennale dell’auto, ben nota all’ente impositore, e che il giudice di secondo grado ha ricavato dalla certificazione di iscrizione all’A.S.I., da riferire alla individuazione di una categoria (il modello Lancia Stratos HF), e non al singolo veicolo, donde l’irrilevanza della data di rilascio del documento ritualmente prodotto dalla contribuente (v. art. 58, d.lgs. 546/1992). Pertanto, la Corte rigetta il ricorso dell’ente impositore.