Accertamento ICI legittimo se notificato entro cinque anni dalla data timbro postale di spedizione
di: Antonino Pernice - del 2018-06-08

(ph. www.casertanews.it)
Già la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, ha chiarito che i termini operano in maniera diversa per il notificante e il destinatario:

- per il notificante conta la data di spedizione dell’atto impositivo;
- per il contribuente i termini per l’impugnazione decorrono dalla ricezione.
I giudici della CTR Roma, con la sentenza n.2657/2018, hanno affermato che “al fine del perfezionarsi della notifica per il soggetto notificante, ciò che fa fede è il termine entro cui l’avviso di accertamento viene consegnato all’ufficio di posta”.

Secondo i giudici della CTR Roma, il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale è “riferibile ad ogni tipo di notificazione ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale”.
La Finanziaria 2007 (legge 296/2006), rispetto alla disciplina precedente, ha fissato in modo chiaro i termini di decadenza per la notifica dell’accertamento dei tributi locali e per il recupero delle somme non versate o versate in ritardo:
- gli Enti locali, in base all’articolo unico, comma 161, legge 296/2006, possono accertare la mancata presentazione delle dichiarazioni e gli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i relativi obblighi avrebbero dovuto essere assolti dal contribuente. Entro lo stesso termine possono, inoltre, rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli e irrogare le relative sanzioni;
- per la riscossione coattiva, a mezzo cartella o ingiunzione, l’art.1, comma 163, legge 296/2006, ha previsto che debba essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento sia divenuto definitivo.
















