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Tia1 e Tia2. Differenza dei tributi e non applicazione dell'IVA. Interviene la Cassazione

di: Antonino Pernice - del 2018-06-30

Immagine articolo: Tia1 e Tia2. Differenza dei tributi e non applicazione dell'IVA. Interviene la Cassazione

(ph. www.casertanews.it)

Fin dall’introduzione della TIA1 (tariffa d'igiene ambientale), in sostituzione della precedente TARSU, si è sempre discusso in dottrina sulla natura tributaria o privatistica della tariffa.

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  • La Corte Costituzionale (sent. n.238/2009) aveva riconosciuto che, relativamente alla TIA1, dietro al nome di “Tariffa” si celava un tributo, per cui era illegittima l’applicazione dell’Iva, non potendosi applicare un’imposta su una tassa.

    Diversa, invece, è la conclusione cui giunge la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16332 del 21 giugno 2018 con riferimento alla successiva tariffa integrata ambientale, cosiddetta TIA2.

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  • La Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente deve corrispondere l'IVA sulla Tia2, giacché tariffa adottata dal comune, dunque, le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, rientrano nella giurisdizione dell'A.G. ordinaria.

    La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, poi denominata Tariffa Integrata Ambientale, cosiddetta Tia2) come interpretata dall'art. 14, comma 33, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta a Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del D.P.R. n. 633/1972.

    La natura "privatistica" della TIA2, e dunque la sua portata innovativa rispetto la TIA1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata definitivamente confermata dall'art. 14, comma 33, D.L. 78/2010, il quale ha previsto che "le disposizioni di cui all'art. 238 del D.lgs. n. 152/2016, s'interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'A.G. ordinaria".

    Dunque, il pagamento della TIA2 è obbligatorio per chiunque produca rifiuti nei Comuni che la applicano.

    Se la suddetta Tariffa è stata, come nel caso di specie, adottata in concreto dal Comune con proprio regolamento, esercitando la facoltà concessagli, a decorrere dal 30/6/2010, dall'art. 5, 2^ co. quater, D.L. 208/2008, è legittima l'imposizione e riscossione dell'Iva sulle relative fatture.

    La TIA1 applicata fino al 30 giugno 2010 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA, mentre, per il periodo successivo a tale data si ha che:

    se il Comune ha attuato la TIA2 con proprio regolamento si applica la relativa disciplina con conseguente sua assoggettabilità ad IVA;

    qualora invece il Comune abbia deciso di optare per mantenere la TIA1 in precedenza adottata, continuerà ad applicarsi la normativa di riferimento, ossia l’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (per cui trattasi di tributo, con conseguente non assoggettabilità ad IVA).

    La norma interpretativa del D.L. n. 78/2010 relativa alla sola TIA2 non è certamente estendibile alla TIA1, neppure nei casi in cui, ancorché soppressa, sia stata applicata da parte dei Comuni. In sostanza la norma d’interpretazione autentica riguarda solo ed esclusivamente la TIA2, ma non anche la diversa TIA1.

    Il MEF, con decreto del 20.03.2018, ha precisato che a differenza di quanto avveniva con la TIA1, con la TIA2 viene esplicitata la natura di “corrispettivo” della tariffa, che depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all’IVA ai sensi dell’art. 3, DPR n.633/1972, in linea con quanto desumibile “a contrario” dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.

    Del resto, come già specificato dalla legge che la regola (Dlgs 152/2006, articolo 238), relativamente a questa nuova tariffa si fa esplicito riferimento ai “corrispettivi” dovuti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, collegando così espressamente la TIA2 al concetto di prestazioni di servizi resi a fronte di corrispettivi, che secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DPR 633/1972 devono essere assoggettati ad Iva.

     

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