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Se la raccolta rifiuti non funziona, tributo ridotto. Ecco in quali casi e le eccezioni

di: Antonino Pernice - del 2018-07-17

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Tarsu – Il tributo è dovuto in misura ridotta se la raccolta rifiuti non funziona. Fanno eccezione l’interruzione temporanea della raccolta per motivi sindacali o per  imprevedibili impedimenti organizzativi della società addetta alla raccolta (Corte di Cassazione – Ordinanza  N.22531 DEL 27.09.2017) 

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  • I Giudici della Cassazione, accogliendo le tesi di un hotel, hanno precisato che se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio, il tributo è dovuto nella misura ridotta (cioè, in misura non superiore al 40% della tariffa).

    Fanno eccezione l’interruzione temporanea della raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi della società addetta alla raccolta.

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  • La Cassazione ha precisato che il d.lgs. 507/1993, art. 59, 4^ comma, stabilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2” (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa).

    Il comma 6 della medesima disposizione prescrive che: “l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o, per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

    Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4”.

    La Cassazione ha affermato che:

    - la responsabilità dell’amministrazione comunale spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente.

    - Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal d.lgs. 507/1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità).

    - E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

    - La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato.

    - Va in proposito considerato che l’art. 59, comma 6 in esame esclude, in effetti, l’esonero o la riduzione dal tributo, ma solo nell’ipotesi in cui l’interruzione del servizio di raccolta sia temporanea, e dovuta a motivi sindacali ovvero ad imprevedibili impedimenti organizzativi.

    - E’ dunque soltanto in tale situazione – di disfunzione temporanea – che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disservizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’amministrazione comunale.

    - Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all’utente – in presenza di una accertata emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata; e tuttavia “fermo restando il disposto del 4^ comma”, cioè il diritto alla riduzione.

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