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L'usura bancaria tra onere della prova e documentazione da produrre. Ecco cosa stabilisce la Cassazione

di: Antonino Pernice - del 2018-09-27

Immagine articolo: L'usura bancaria tra onere della prova e documentazione da produrre. Ecco cosa stabilisce la Cassazione

Usura bancaria – se il cliente non è in possesso di tutta la documentazione è consigliabile fare richiesta alla banca ai sensi art.119 comma 4 tub (D.LGS. 385/1993).

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  • Secondo la recente giurisprudenza non si possono vantare diritti in giudizio senza aver prodotto un'idonea documentazione che ne sostenga la domanda. Se il cliente è convenuto (quando la banca ha emesso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti), in base al principio dell’onere della prova, è la banca che ha l’onere di produrre tutta la documentazione bancaria e non soltanto il saldo conto.

    Secondo il principio dell’onere della prova la banca è gravata di produrre tutta la documentazione (contratti, estratti conto, ecc.), altrimenti basta chiedere il rigetto della domanda perché non provata. Questa contestazione occorre farla subito, perché vige anche il principio dell’obbligo della presa di posizione su tutte le questioni sollevate dalla banca tramite l’obbligo della contestazione.

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  • La Cassazione – sez. VI, n.20221 dell’8.10.2015, ha ribadito il principio secondo cui la banca, quale attore in senso sostanziale, è tenuta a dimostrare l’entità del proprio credito vantato nei confronti del correntista producendo in giudizio gli E/C fin dall’apertura del conto stesso al fine di consentire, mediante la completa ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso di interesse, la determinazione del credito stesso.

    Ha altresì affermato che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l’approvazione dell’E/C non ha alcun rilievo probatorio riguardo l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali tra le parti, limitandosi dunque a rendere “incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile”.

    Se il cliente è attore, a causa dell’onere della prova, deve produrre tutti i documenti inerenti il rapporto bancario, pena l’inammissibilità della richiesta. Se il cliente non ha tutta la documentazione inerente il rapporto intrattenuto con la banca, per la documentazione mancante, è consigliabile fare una richiesta, ai sensi dell’art.119, 4^ c., d.lgs. 385/93, tramite pec alla banca (è più veloce rispetto alla raccomandata A/R).

    L’art.119, 4^ c., D.Lgs. 385/1993 (TUB) prevede che: “Il cliente …… ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

    La richiesta deve essere specifica (ad esempio i contratti, gli E/C, ecc.). Diversamente si corre il rischio che la banca possa risponde allo scadere dei 90 giorni chiedendo di specificare i documenti richiesti e questo fa slittare la richiesta di ulteriori 90 giorni. Non è consigliabile inviare la richiesta documentazione per conoscenza anche alla B.I. perché:

    • la banca capisce subito che il cliente sta per fare un’azione di accertamento o di condanna delle competenze addebitate dalla banca e pagate in più;

    • la B.I. non può rispondere, essendo un organo di vigilanza, può essere interessata soltanto in caso di eventuali violazioni dell’art.119 Tub.  E’ consigliabile aspettare che siano decorsi i 90 giorni previsti dal termine e poi:

    • inviare alla banca una richiesta di sollecito, se la banca non risponde o non manda tutti i documenti richiesti, o se fa una richiesta esagerata di un rimborso spese delle fotocopie;

    • inviare la richiesta in argomento anche alla B.I., chiedendo di intervenire affinchè la banca provveda alla richiesta del cliente.  Secondo il Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 22.10.2017 qualora la correntista dimostri di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, alla presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti.

    La Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, ha affermato che: Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di C/C tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art.119, 4^ c., del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo, a nulla rilevando che non abbia provveduto ad esercitare sino a quel momento i propri diritti di cui all'art.119 TUB. Secondo l’A.B.F. di Milano (decisione n.2609 del 10.03.2017) la banca non può pretendere rimborsi spesa elevati dai propri clienti per fornire loro copia degli e/c.

    All’istituto di credito sono sì dovuti i costi per la ricerca, produzione e invio della documentazione, ma non per questo possono essere addebitate al richiedente spese talmente elevate da pregiudicargli la possibilità di difendersi.

    Pertanto, se la banca decide di far pagare una tariffa a forfait, il compenso dovutole per la copia degli estratti conto va calcolato non già in base al numero dei singoli fogli stampati, ma sull’intero documento; in ogni caso, il conto finale non può essere superiore a 20 euro.

    Lo stesso Garante della privacy, intervenuto sull’argomento (decisione n. 14 del 23.12.2004, ha fissato un tetto di 20 euro per il rimborso delle spese nel caso (simile) di ricerca e riproduzione in caso di richiesta di accesso ai dati personali.

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