Stralcio dei debiti grazie alla "pace fiscale". Ecco le ultime novità previste dal Decreto fiscale
di: Antonino Pernice - del 2018-10-30
(ph. www.guidafisco.it)
PACE FISCALE – STRALCIO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO (PER CAPITALE, INTERESSI E SANZIONI) FINO A 1.000 EURO - introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 - DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n.119 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU n.247 del 23-10-2018 ) - Entrato in vigore: 24/10/2018.
L’art. 4 D.L. 119/2018 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) prevede:
I debiti d'importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
a) le somme versate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell' art.22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, d.lgs. 112/1999.
A tal fine, l' agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso art.22 d.lgs. 112/1999.
In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l' agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti che si riferiscono ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonchè alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'IVA riscossa all'importazione.
Secondo il citato art.4, D.L. 119/2018, rilevano i carichi affidati all’Agente della riscossione comunemente noti come “partite di ruolo”.
Ad esempio:
- una cartella di pagamento, di importo superiore ad euro 1.000 ma relativa a due partite di ruolo di importo inferiore alla suddetta soglia sarà oggetto di integrale annullamento;
- una cartella relativa a due partite di ruolo di cui soltanto una è di importo inferiore al limite previsto, sarà oggetto di parziale annullamento;
- i debiti di ammontare superiore alla richiamata soglia ma parzialmente saldati, il cui residuo importo sia pari a 1.000 euro al 24.10.2018 (comprensivo di interessi e sanzioni) sono oggetto di annullamento;
- un debito risultante da una singola partita di ruolo di importo complessivo superiore ad euro 1.000 ma relativo a diversi tributi di importo inferiore al suddetto limite non sarà oggetto di annullamento.
Riguardo al rapporto tra lo stralcio previsto e la domanda di “rottamazione bis”, secondo il citato art.4, comma 2:
- le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (10.2018) restano definitivamente acquisite;
- le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi ultimi, sono rimborsate. Pertanto, il contribuente potrà provvedere al pagamento del dovuto alle regolari scadenze, potendo comunque beneficiare del previsto annullamento.
Lo stralcio dei debiti in argomento non è applicabile:
- alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ai sensi dell’art.16 del Regolam. UE 2015/1589;
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (“prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”);
- all’I.V.A. riscossa all’importazione.