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Disciplina delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio. Ecco come avviene la tassazione

di: Antonino Pernice - del 2019-01-11

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(ph. www.lentepubblica.it)

Il prelievo sulle plusvalenze da esproprio è stato introdotto dall’art. 11 della Legge 413/91 - Testo in vigore dal: 1-1-2016 – che al 1^ comma prevede: Al TUIR, approvato con Dpr 917/1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ………

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  • f) all'art. 81 (ora art.67), comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione."

    g) al comma 2 dell'art. 82 (ora art.68) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'INVIM. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell’INVIM e di successione."

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  • 5^ comma. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente a occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2.04.1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16.04.1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L.167/1962, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.81 (ora art.67), comma 1, lettera b), ultima parte, del TUIR, approvato con Dpr 917/86, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f) del presente articolo.

    6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'art. 81 (ora art.67) del TUIR, approvato con Dpr 917/86, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

    7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%. E' facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

    Secondo l’art. 68 (ex art.82) Dpr 917/86 (Plusvalenze) - Testo in vigore dal: 1-1-2018:

    1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

    2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

    La Circolare Ministero Finanze del 24/07/1998 n. 194 ha affermato che:

    “ai sensi dell’art.11, 5^ comma, L.413/91, sono assoggettate a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di somme a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime. Le indennità e le altre somme sopra specificate sono assoggettate a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 167/1962, e successive modificazioni.

    Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Cosi pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. E' stata altresì confermata la non assoggettabilità, quale indennità di esproprio, delle indennità aggiuntive erogate ex art. 17, 2^ c., L.865/1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato, le quali non costituiscono il corrispettivo "del passaggio in capo all'espropriante del diritto dominicale sull'immobile", ma rispondono all'esigenza di tener conto della perdita delle concrete possibilità di lavoro (agricolo) costituenti la principale fonte di reddito per il coltivatore diretto e la sua famiglia".

    La disciplina sopra descritta si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, relativamente alle somme corrisposte a decorrere dal 01.01.1992, indipendentemente dalla data del provvedimento che ha disposto l'esproprio, l'occupazione, ecc., il soggetto erogatore delle somme relative alle fattispecie sopra precisate è tenuto ad effettuare, sull'intero ammontare delle stesse la prevista ritenuta di acconto del 20%.

    Gli 'enti eroganti' devono, quindi, effettuare la ritenuta sulle somme corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1992, senza dare alcun rilievo alla data del provvedimento o atto che ha generato la corresponsione delle somme. Il legislatore, però, con il comma 9 dell'art. 11, ha previsto una limitata retroattività; di questa disciplina ed ha disposto, soltanto per il primo anno di applicazione della disposizione in rassegna, l'assoggettamento ad imposta, mediante autotassazione, anche delle somme percepite dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, in forza di atti o provvedimenti emessi nello stesso arco temporale”.

    La Cassazione civ., sez. VI, con l’ordinanza n.10761, depositata 03.05.2017, ha affermato che: “Costituisce ormai principio consolidato di questa Corte che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art.11, L.413/91, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio o la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti in epoca anteriore al 1° gennaio 1989. L’art.11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla formazione dei redditi diversi […] non solo le indennità di espropriazione, ma anche le “somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche”. La Cassazione ricorda che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all’atto della corresponsione delle somme per “risarcimento danni da occupazione acquisitiva”.

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