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Dichiarato il dissesto del Comune di Castelvetrano. C’è l’ufficialità. Ecco le conseguenze

del 2019-02-15

Immagine articolo: Dichiarato il dissesto del Comune di Castelvetrano. C’è l’ufficialità. Ecco le conseguenze

È stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano con apposito provvedimento pubblicato all’interno del sito del Comune. La notizia, già ampiamente anticipata nelle scorse settimane, oggi è diventata ufficiale. Si attendono adesso i successivi provvedimenti nonché l’insediamento di una nuova commissione che dovrà gestire l’aspetto amministrativo della suddetta dichiarazione di dissesto.

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  • Tra le cause principali che hanno determinato il dissesto la mancata riscossione per anni dei tributi locali dovuti, una carente disponibilità finanziaria che ha portato l'Ente a richieste di anticipazioni di liquidità. 

    Le misure finalizzate al miglioramento della liquidità, adottate dalla Commissione Straordinaria non hanno prodotto un significativo miglioramento.

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  • In particolare, la complessiva massa passiva del Comune da ripianare risulta essere formata da uno squilibrio strutturale di oltre 3,5 Milioni, dal disavanzo, al 31.12.2017, di oltre 27 milioni di euro e da debiti fuori bilancio per oltre 7 milioni e 500 mila Euro, quest'ultimi non rateizzabili per il mancato assenso dei creditori.

    La situazione è aggravata, così come risulta dalla relazione dell'avvocato del Comune Francesco Vasile, dalla presenza di più di 50 decreti ingiuntivi notificati e prevalentemente non opposti per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro e 60 diffide di pagamento notificate all'Ente.

    L'Ente, si legge nella delibera, non può accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 253 del TUEL, stante che non sarebbe nella condizioni di finanziare la quota annuale, di cira 950 mila euro - per il rimborso decennale dell'anticipazione, concedibile nei limiti massimi di euro 300,00 per abitante.

    Nella delibera si legge anche che il piano di riequilibrio pluriennale non sarebbe sostenibile in termini di equilibri di cassa, stante il mancato significativo miglioramento delle riscossioni, malgrado le diverse misure già adottate.

    Per i cittadini, continua la delibera, un piano di riequilibrio finanziario ventennale, finanziato con la massimizzazione di tutte le imposte e le aliquote, sarebbe più penalizzante della dichiarazione di dissesto, atteso che in caso di dissesto l'obbligo di massimizzazione delle aliquote è limitata a 5 anni.

    CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROVVEDIMENTO

    In molti si chiedono quali potrebbero essere le conseguenze della dichiarazione di dissesto.

    Il Comune che va in dissesto  non può  contrarre mutui. L'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

    Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

    Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.

    Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mense scolastiche, scuolabus, case di riposo etc), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

    Conseguenze sul  piano politico.

    Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce  responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave negli anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

    I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

    Conseguenze sul piano sociale.

    Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro ed il collocamento in disponibilità del personale eccedente.

    L'ente locale dissestato è, infatti, obbligato a rideterminare  la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell’Interno), fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.

    Pessime notizie anche per i precari.  La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 

    LA PROCEDURA DI RISANAMENTO

    La procedura di risanamento, che deve servire a rimettere a posto i conti,  viene affidata dal Testo Unico degli Enti locali all'organo straordinario di liquidazione ed agli organi istituzionali dell'ente (sindaco, giunta, Consiglio comunale).

    Il primo  provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge ed i secondi  assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

    Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri,  nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Interno, del Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle Finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

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