Ecobonus e Sismabonus. Ecco quali condizioni rispettare per godere delle maxi detrazioni
di: Antonino Pernice - del 2020-05-16
(ph. teknoring.com)
Detrazione del 110% spese sostenute tra il 1^ luglio 2020 e il 31/12/2021 per interventi specifici volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
I contribuenti potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.
Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini.
La misura permetterebbe di fare i lavori in casa gratis fino al 2021.
Riguarda gli interventi fati tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021.
Si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.
Il bonus è erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Tale miglioramento va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.
Qualora non fosse possibile il miglioramento di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.
Nuovi vincoli anche per il sismabonus: il superbonus del 110% sarà concesso solo se contemporaneamente viene sottoscritta una polizza assicurativa anticalamità.
Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
In pratica i contribuenti potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori:
“Saranno loro questi soggetti ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti. Le famiglie, se vorranno, potranno non anticipare le somme necessarie per pagare i lavori.”
Il piano prevede un vero e proprio pacchetto dedicato all’edilizia, e quindi l’idea è quella di estendere il credito d’imposta al 110% anche alle ristrutturazioni e ai lavori sulla faccitata degli edifici se gli interventi sono associati all’eco o al sismabonus.
In questo modo tutto il pacchetto delle detrazioni legate ai bonus casa verrebbe ampiamente incentivato, grazie al meccanismo dello sconto immediato in fattura (attualmente previsto solo per i lavori condominiali che superano i 200.000 euro).
Per evitare il rischio che i costi vengano esagerati perché alla fine a pagare sarà il Fisco, tutti i lavori prevederanno l’invio della documentazione ai centri di controllo, come ad esempio la Comunicazione all’ENEA: saranno previste sanzioni amministrative pecuniarie per i professionisti che rilasciano attestazioni false.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SECONDO LA LEGGE DI STABILITA’ 2020.
Detrazioni fiscali sull’acquisto di condizionatori.
Con la legge di stabilità 2020 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di miglioramento energetico, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Per l’acquisto di condizionatori a pompa di calore si può usufruire della detrazione fiscale Irpef del 50% della spesa di acquisto del bene, della sua consegna e installazione, anche se non si fanno lavori di ristrutturazione.
Per usufruire della detrazione fiscale sul condizionatore occorre:
- fare l’acquisto entro il 31.12.2020,
- pagare con bonifico indicando tutti i dati della richiesta,
- conservare dichiarazioni, fatture, ricevute di pagamento e documentazione di addebito sul c/c.,
- fare la comunicazione sul portale ENEA (Bonus Casa) o, in alternativa,
- indicare la spesa nel 730 o nel Modello Unico.
Per fare il bonifico specifico per la detrazione fiscale sul condizionatore occorre:
- nome e partita iva di chi vende il bene o effettua i lavori;
- richiesta detrazione (art. 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Numero e data fattura.
ESEMPIO: "Bonifico a favore di AZIENDA, PARTITA IVA, per l'acquisto di beni e servizi che danno diritto alla detrazione art. 16-bis del Dpr 917/1986, beneficiario detrazione codice fiscale xxxxxxxx...."
Si evidenzia che:
- Per usufruire della detrazione fiscale Irpef (Ecobonus 65%) è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
- Per prodotti come caldaie è richiesta una certificazione fornita dal produttore.
- Va compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati.
- La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
- Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori.
- Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, la ricevuta di invio all'Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
- La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.
- Se il pagamento è eseguito con bonifico normale o con altri metodi di pagamento non sarà possibile richiedere la detrazione.
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La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna, riguardo al bonus 50% per ristrutturazioni e condizionatori, in risposta all’interpello prot. 909-746/2018, ha fornito i seguenti chiarimenti:
Bonus ristrutturazioni per la sostituzione del condizionatore:
- detrazione del 50% anche senza lavori edilizi ma soltanto qualora siano rispettati requisiti di risparmio energetico.
Bonus ristrutturazione anche per il condizionatore e anche qualora non siano effettuati lavori edilizi:
- la detrazione del 50% spetta in questo caso perché la spesa rientra in quelle che comportano un risparmio energetico.
La DRE dell’Agenzia delle Entrate romagnola ha chiarito che spetta il bonus ristrutturazioni del 50% per lavori finalizzati al risparmio energetico anche qualora il nuovo condizionatore dotato di pompa di calore non possieda anche funzione riscaldante ma rispetti specifici requisiti, certificati dal produttore o dall’installatore.
Per tale fattispecie di spese ammesse in detrazione fiscale del 50% sarà necessario l’invio della comunicazione ENEA (obbligatoria per i lavori di ristrutturazione con risparmio energetico a partire dal 2018 e anche nel 2019).
Sostituzione condizionatore, quando spetta il bonus ristrutturazioni del 50%.
Anche in caso di mancanza di lavori edilizi è possibile beneficiare del bonus del 50% per la sostituzione del condizionatore e anche qualora questo, dotato di pompa di calore, non abbia anche funzione riscaldante.
Per aver diritto alla detrazione fiscale prevista per i lavori di ristrutturazione è necessario tuttavia che il condizionatore comporti un risparmio energetico certificato, con apposita dichiarazione rilasciata o dal produttore ovvero dall’installatore.
Come noto infatti il bonus per le ristrutturazioni edilizie (detrazione fiscale del 50% e fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa) spetta anche per i lavori indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h del TUIR.
Queste tipologie di spese, “possono esser realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normative vigente in materia”.
Detrazione condizionatore del 50% anche senza ristrutturazioni:
Si tratta in sintesi della c.d. manutenzione ordinaria che, se in linea generale non prevede l’accesso al bonus e alla detrazione sulle ristrutturazioni del 50%, “chiude un occhio” per i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Tuttavia è necessario dimostrare che il condizionatore e la sostituzione di un precedente impianto con uno nuovo dotato di pompa di calore rispetti i requisiti per rientrare nei lavori volti al risparmio energetico e pertanto il contribuente, per beneficiare dello sconto del 50% dall’Irpef, dovrà aver cura di:
- dotarsi della documentazione rilasciata da installatore o produttore che attesti che il condizionatore rispetta i requisiti di risparmio energetico previsti dal DM n. 107 del 15 febbraio 1992,
- predisporre dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non necessità di provvedimento urbanistico per il lavoro di installazione con sostituzione del condizionatore.
Nel caso specifico, relativo ad un intervento di sostituzione avvenuto nel 2018 in un condominio, la risposta fornita dalla DRE Emilia Romagna chiarisce che in linea generica il contribuente potrebbe accedere anche all’agevolazione prevista dal bonus mobili ed elettrodomestici (50% fino a 10.000 euro di spesa) che, tuttavia, è riconosciuto soltanto per spese legate ad interventi di ristrutturazione edilizia.
Al contrario non sarebbe possibile accedere all’ecobonus, in quando l’impianto integra quello condominiale di riscaldamento.
Si specifica ancora che, per le spese sostenute dal 2018 e per quelle del 2019, l’accesso al bonus ristrutturazioni per lavori finalizzati al risparmio energetico richiede l’obbligo di invio della comunicazione ENEA, avviata dallo scorso 21 novembre e che, per i lavori conclusi prima di tale data, dovrà essere trasmessa entro il 19 febbraio 2019. Per quelli successivi, invece, l’invio scade entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Comunicazione ENEA obbligatoria per la detrazione del condizionatore
Per poter beneficiare della detrazione fiscale del 50% dall’Irpef del nuovo condizionatore, non basta indicare la spesa in dichiarazione dei redditi, ma sarà necessario l’invio della comunicazione ENEA, introdotta a partire dal 2018 ed in vigore anche nel 2019.
Tale adempimento, così come previsto per l’ecobonus, dovrà essere eseguito entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori e soltanto per quelli conclusi fino al 21 novembre 2018 entro la scadenza ultima del 19 febbraio 2019.
A chiarireper quali lavori è obbligatoria la comunicazione ENEA era stato lo stesso Ente:
“Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.”
Sarà questo uno degli adempimenti fondamentali per poter accedere alla detrazione fiscale del 50% e, come di consueto, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate in 10 rate annuali di pari importo.